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I Polimeri naturali sono considerati come polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione con cui sono stati estratti (ovvero può o meno soddisfare i criteri di cui all'articolo 3(39) del regolamento REACH).
Ai sensi dell'articolo 2(9) del Regolamento REACH, ogni polimero conforme ai criteri di cui all'articolo 3 (5), del regolamento REACH non deve essere registrato.
Ai sensi dell'articolo 6(3) del Regolamento REACH qualsiasi fabbricante o importatore di un polimero presenta una registrazione per la/e sostanza/e monomerica/e  o qualsiasi altra sostanza che soddisfi i criteri di cui al citato articolo. Tuttavia, le sostanze monomeriche o le altre sostanze in forma di unità monomeriche e sostanze chimicamente legate nei polimeri naturali possono, per ragioni pratiche, essere trattate come "sostanze intermedie non isolate" e non devono essere registrate

I polimeri naturali sono considerati come polimeri e sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione con cui sono stati estratti (ovvero può o meno soddisfare i criteri di cui all'articolo 3(39) del regolamento REACH).
Ai sensi dell'articolo 2(9), del Regolamento REACH, ogni polimero conforme ai criteri di cui all'articolo 3 (5), del regolamento REACH non deve essere registrato. Ciò include i polimeri naturali che sono chimicamente modificati (ad esempio il post-trattamento dei polimeri naturali).
La sostanza monomerica o le altre sostanze in forma di unità monomerica e sostanze chimicamente legate provenienti dal polimero naturale possono, per ragioni pratiche, essere trattate come "sostanze intermedie non isolate" e non devono essere registrate. Le sostanze utilizzate per modificare chimicamente i polimeri naturali e che sono chimicamente legati all'interno del polimero finale, devono essere registrate secondo i requisiti REACH.

Sì. La registrazione di un monomero o di altra sostanza chimicamente legata al polimero dovrà comprendere i dati spettrali e il cromatogramma del monomero originale o dell’altra sostanza usata nella produzione del polimero. Se questo non è tecnicamente possibile, o se non risulti scientificamente  necessario includere queste informazioni, i motivi di tale scelta devono essere chiaramente riportati. Dati spettrali generici o cromatogrammi generici non possono essere accettati poiché questo non rifletterebbe la reale composizione del monomero o delle altre sostanze usate nella produzione del polimero.
Può verificarsi il caso in cui un’ azienda importi un tipo di polimero da differenti fonti, e pertanto un monomero o altra sostanza usata nella produzione di detto polimero può arrivare da differenti fonti. Anche se un’ azienda importa un polimero da una sola fonte, può verificarsi che un monomero o altra sostanza usata nella produzione arrivi da fonti differenti. In questi casi l’importatore del polimero è responsabile della valutazione dell’ identità del monomero o dell’ altra sostanza che arriva da fonti differenti.
Se egli ritiene che le sostanze provenienti da fonti diverse siano le stesse, dovrà presentare una sola domanda di registrazione per quella sostanza con un solo set di dati spettrali e un solo cromatogramma rappresentativo. In questo processo potrebbe scoprire che la sostanza che proviene da fonti differenti ha differenti profili di impurezze. Nel suo dossier di registrazione dovrà, quindi, fare riferimento a queste differenti composizioni.

Le proteine naturali possono essere considerate come polimeri in base al REACH purché abbiano almeno il 50% in peso di molecole di polimero (in questo caso, molecole con una sequenza di almeno quattro unità monomeriche di amminoacido) e il contenuto di molecole che presentano lo stesso peso molecolare rimane inferiore al 50 % in peso.
Allo stesso modo, le proteine naturali idrolizzate possono essere considerate come polimeri se soddisfano i criteri di cui sopra. Se il grado di idrolisi è a tal punto che meno del 50% del peso della sostanza è composta da molecole polimeriche (come definito nel paragrafo 2.2 del Orientamenti sui monomeri e polimeri) e / o la quantità di molecole polimeriche che presentano lo stesso peso molecolare è almeno del 50 % in peso, le proteine naturali idrolizzate non sono considerate polimeri ai fini REACH e, quindi, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'esenzione dalla registrazione per i polimeri in ambito REACH.

Il requisito di registrazione  per le sostanze contenute in articoli conformemente all'articolo 7(1) del Regolamento REACH si applica solamente se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

  • la sostanza è destinata ad essere rilasciata in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili; e
  • la quantità totale di sostanza presente nell'articolo è superiore a 1 tonnellata all'anno per singolo produttore o importatore; e
  • la sostanza non è stata ancora registrata per quell'uso specifico. Le pre-registrazioni in ogni caso non sollevano dall'obbligo di registrazione.

Se la sostanza è già stata registrata per l'uso specifico, allora non è necessario registrarla. La registrazione può essere fatta nella propria catena di approvvigionamento o in qualsiasi altra.
Al fine di determinare cosa sia un articolo in questo contesto, soprattutto nei casi border line tra contenitori e articoli, è possibile consultare gli Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli.

Le sostanze che soddisfano i criteri definiti all'articolo 57 del Regolamento REACH sono comunemente denominate "sostanze estremamente preoccupanti" (SVHC).
E' necessario notificare sostanze SVHC contenute in articolo ]articolo 7(2)] se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(1) la sostanza è stata inclusa nella lista di sostanze candidate per l'autorizzazione (http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table); e
(2) la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso; e
(3) la quantità totale della sostanza contenuta negli articoli (ad esempio quelli che contengono più dello 0,1% (p/p) della SVHC) supera una  tonnellata all'anno per fabbricante o importatore e
(4) la sostanza non è stata ancora registrata per quell'uso specifico.
Non vi è comunque obbligo di notificare se il fabbricante o l'importatore possono escludere l'esposizione alle persone o all'ambiente in condizioni d'uso e smaltimento normali o ragionevolmente prevedibili.
La notifica di una SVHC contenuta in articoli deve essere effettuata entro sei mesi dall'inclusione nella lista di sostanze candidate per l'autorizzazione [articolo 7(7)].
Le informazioni sulle sostanze incluse in candidate list devono essere trasmesse dal fornitore dell'articolo ai destinatari dell'articolo prima possibile dopo l'inclusione in tale lista (articolo 33). La lista di sostanze candidate verrà aggiornata regolarmente quando le sostanze sono state identificate come conformi ai criteri dell'articolo 57.
Ulteriori informazioni possono essere trovate al seguente link:
http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles
La lista delle sostanze candidate all'autorizzazione è reperibile al seguente link:
http://echa.europa.eu/candidate-list-table

Se la sostanza è stata registrata da un fabbricante/importatore per quell'uso specifico, i paragrafi da 1 a 5 dell'articolo 7 del Regolamento REACH non si applicano. Ciò significa che non è importante se la registrazione sia stata fatta all'interno della stessa catena di approvvigionamento o di un'altra catena di approvvigionamento.

No, perché l'articolo 7(6) del Regolamento REACH si applica soltanto se la sostanza è già stata registrata per tale uso.

Una sostanza è rilasciata intenzionalmente da un articolo se assolve una funzione accessoria che non sarebbe stata ottenuta qualora la sostanza non fosse stata rilasciata. I giocattoli profumati dei bambini, ad esempio, sono articoli che rilasciano intenzionalmente delle sostanze, perché le sostanze profumate nei giocattoli sono rilasciate per permettere una funzione accessoria, ossia emanare profumo. Conseguentemente, le sostanze che sono rilasciate intenzionalmente a causa del logorio degli articoli, dell’uso e rottura, o a causa di un inevitabile effetto collaterale del funzionamento dell’articolo, non sono considerati generalmente rilasci intenzionali, visto che il rilascio in quanto tale non fornisce una funzione per se stessa.
Il rilascio intenzionale di una sostanza da un articolo deve inoltre avvenire in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. Ciò significa che la sostanza rilasciata deve avvenire durante il ciclo di vita del prodotto. Quindi, una sostanza rilasciata durante la fase di fabbricazione o smaltimento del ciclo di vita del prodotto non è un rilascio intenzionale. Allo stesso modo, un rilascio durante un incidente oppure dovuto ad un uso improprio che non risponde alle istruzioni d'uso delle istruzioni o alla funzionalità dell’articolo, non avviene in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili e pertanto non viene considerato come un rilascio intenzionale.

La linea di confine che separa, durante il processo di lavorazione, il passaggio da prodotti in acciaio e semi lavorati in acciaio da sostanze/miscele in articoli, deve essere determinata attraverso la valutazione dell’importanza delle caratteristiche chimiche e fisiche per il raggiungimento della funzione dell’oggetto.
Se si può concludere senza ambiguità che la forma, superficie o il design sono più rilevanti per la funzione che la sua composizione chimica, allora l'oggetto viene definito articolo.
Se la forma, superficie o il design sono di uguale o minore importanza rispetto alla composizione chimica, allora l’oggetto deve essere considerato una sostanza o una miscela. Per determinare se i prodotti semilavorati in acciaio costituiscono un articolo o no è possibile utilizzare le domande esemplificative fornite nella sezione 2.3 - "Stabilire se un oggetto è un articolo o meno"  degli “Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli”.
L’ECHA consiglia alle aziende, inoltre, di consultare guide specifiche di settore fornite dalle associazioni di categoria. In ogni caso, spetta alle singole aziende esaminare la loro situazione specifica e determinare se il loro prodotto può essere considerato un articolo.