Tutte le F.A.Q.


FAQs - Tutte le F.A.Q.

Se il sommario esauriente di studio di uno studio è già stato presentato all'ECHA, un successivo registrante può, per esempio, far riferimento a tale studio nel suo dossier, a condizione che egli abbia il permesso di farlo. In tale contesto, il dichiarante e il proprietario dei dati devono concordare le condizioni che ne diano diritto. La Lettera di Accesso ( LoA) è un termine spesso usato per descrivere l'accordo sulla condivisione dei dati e alla concessione del diritto di far riferimento a tali dati. 
I diritti di proprietà intellettuale del proprietario dei dati devono comunque essere rispettate dal dichiarante potenziale.

Il costo di condivisione dei dati per ciascuna sostanza può variare significativamente in base agli studi considerati, al numero dei registranti che condividono i dati e altri fattori.
ECHA ha pubblicato dei consigli generali su cosa tenere in considerazione in fase di negoziazione di condivisione dei dati: http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing/practical-advice-for-data-sharing-negotiations
L'ECHA non parteciperà alle discussioni tra (potenziali) dichiaranti e non ha alcunacompetenza nel regolamentare o valutare il costo per la condivisione dei dati. L'ECHA pertanto non può assistere un potenziale registrante nei suoi negoziati coni precedenti registranti o proprietari dei dati.
Tuttavia, come ultima risorsa, l'ECHA può aiutare nella risoluzione di controversie sulla condivisione dei dati tra registranti esistenti e potenziali. Per ulteriori dettagli, consultare le pagine sulla condivisione dei dati sul sito web dell'ECHA: http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing/data-sharing-disputes/data-sharing-disputes-in-practice

del Regolamento REACH si trova nel documento 'Orientamenti sulla condivisione dei dati' reperibile al seguente link, alla sezione 6.2 dal titolo 'Panoramica della parte del fascicolo tecnico che può essere presentata in forma congiunta per la registrazione'.

Alcune informazioni per la registrazione devono essere presentate congiuntamente, altre devono essere presentate separatamente. Inoltre ci sono informazioni per le quali il dichiarante può decidere autonomamente se fornire informazioni congiuntamente o separatamente, in accordo con i criteri definiti nell'articolo 11(3) del REACH.

Le seguenti informazioni devono essere presentate congiuntamente: informazioni sulla classificazione ed etichettatura della sostanza, sommari (esaurienti) di studio e un indicazione di quale parte delle informazioni presentate su classificazione ed etichettatura, sommario di studio e sommario esauriente di studio siano state revisionate da un consulente tecnico. In situazioni particolari, che devono essere spiegate nel fascicolo, è possibile presentare queste informazioni anche separatamente (vedere FAQ ID n.109 e 110)).

Inoltre ogni dichiarante deve fornire separatamente: dati sul fabbricante o importatore, dati sulla sostanza, informazioni su fabbricazione e uso(i), informazioni sull'esposizione per sostanze in quantità tra 1 e 10 tonnellate e un'indicazione di quale parte delle informazioni inoltrate su fabbricazione e uso sia stata revisionata da un consulente tecnico.

I dichiaranti possono decidere di presentare le seguenti informazioni in forma congiunta o separatamente: istruzioni sulla sicurezza d'uso, una Relazione sulla Sicurezza Chimica (CSR) se richiesto e un'indicazione di quale parte dell'informazione contenuta nella CSR sia stata revisionata da un consulente tecnico.

Ai dichiaranti è consentito presentare separatamente le informazioni  specificate nell’Articolo 10(a) (iv), (vi), (vii) o (ix) del REACH:
- la classificazione ed etichettatura;
- sommari di studio delle informazioni derivanti dall’applicazione degli Allegati da VII a XI;
- sommari di studio esaurienti delle informazioni derivanti dall’applicazione degli Allegati da VII a XI, se richiesto in considerazione dell’Allegato I; e
- proposta di test come previsto dagli Allegati da IX a XI
L’articolo 11(3) del REACH consente l’opzione “opt-out” a specifiche condizioni. Tale “opt-out” può coprire alcuni o tutti gli endpoint presentati dal dichiarante capofila da parte di tutti i membri dichiaranti. In ogni caso, i membri registranti devono rimanere parte della dichiarazione congiunta a prescindere dalle informazioni condivise.

Sì. In base all’ Allegato VI del Regolamento REACH, ogni informazione chimico-fisica, tossicologica ed ecotossicologica che è disponibile e pertinente deve essere fornita nel fascicolo di registrazione.
In pratica, dopo aver raccolto e valutato tutte le informazioni esistenti, il dichiarante deve selezionare quelle che sono affidabili, pertinenti e adeguate. Per gli studi importanti, devono essere forniti sommari di studio esaurienti (robust study summaries); per gli studi di supporto sono sufficienti sommari di studio.
Ulteriori indicazioni su raccolta e valutazione delle informazioni si trovano nella 'Guidance on information requirements and chemical safety assessment' ai capitoli R.3 e R.4.

In base all’Articolo 11(1) del Regolamento REACH, l’informazione specificata nell’Articolo 10(a)(ii), vale a dire i dettagli sull’identità della sostanza inclusi i dati spettrali e i cromatogrammi, devono essere presentati separatamente da ogni membro dichiarante della presentazione congiunta.
Questa informazione è necessaria affinché l'ECHA sia in grado di verificare che la documentazione presentata dai diversi membri dichiaranti riguardi la stessa sostanza. Pertanto non devono essere utilizzati dati spettrali o cromatogrammi comuni. Ciascun membro dichiarante di una presentazione congiunta deve, invece, fornire dati spettrali e cromatogrammi specifici per la sostanza che intende registrare.

Sì, questo è possibile, è una responsabilità comune dei dichiaranti della stessa sostanza quella di inviare un unico fascicolo di registrazione congiunta. Un dichiarante NONS che ha ottenuto un numero di registrazione per una notifica ai sensi della Direttiva 67/548/EEC può proporre a tutti i (potenziali) dichiaranti esistenti di diventare il dichiarante capofila del fascicolo di presentazione congiunta. Nel caso in cui non ci fosse ancora un dichiarante capofila e la proposta venisse accolta, il notificante deve innanzitutto aggiornare il proprio fascicolo di registrazione per soddisfare i requisiti relativi ai dati per le registrazioni nell'ambito del Regolamento REACH e creare una presentazione congiunta usando la funzione Joint Submission Object in REACH-IT. In parallelo, il dichiarante capofila deve comunicare agli altri (potenziali) membri dichiaranti sia la scelta dei dati (e i corrispondenti costi) che il token (necessario per confermare la partecipazione alla presentazione congiunta). Anche i dichiaranti esistenti, dopo aver confermato la loro partecipazione alla presentazione congiunta, devono aggiornare il loro fascicolo come fascicolo membro della presentazione congiunta. E' possibile reperire ulteriori informazioni nel 'Manuale per la presentazione dei dati Parte 5 - Come compilare un fascicolo tecnico per registrazioni e notifiche PPORD' al seguente link.
Per  maggiori informazioni, leggere la Guida alla condivisione dei dati.

Il Regolamento REACH richiede che alcuni dati del fascicolo sulla stessa sostanza siano presentati congiuntamente da un unico capofila dichiarante. Il regolamento REACH in quanto tale non impedisce il cambiamento del capofila dichiarante. Spetta ai partecipanti del SIEF accordarsi su chi debba essere il capofila dichiarante, che agisce con il consenso degli altri registranti per la sostanza data.
Da un punto di vista tecnico, un’ azienda non può dimettersi dal suo ruolo di dichiarante capofila senza assegnare il ruolo di capofila a un altro membro della presentazione congiunta e senza che il membro accetti l'incarico in REACH-IT. Le informazioni su come trasferire il ruolo di capofila in REACH-IT ad un altro membro della presentazione congiunta si trovano nella sezione 3.3.1 del documento REACH-IT Industry User Manual - Part 7, reperibile al seguente link.
Al nuovo capofila dichiarante viene richiesto di identificarsi tramite il modulo web di notifica per i dichiaranti capofila, al fine di informare l’ECHA della sua nomina nel SIEF. In parallelo, il capofila dichiarante precedente dovrebbe aggiornare la sua posizione informando l’ECHA delle proprie dimissioni (utilizzando ugualmente il modulo web). La notifica del capofila è volontaria e può/dovrebbe essere aggiornata in qualsiasi momento.

Quando si eseguono nuove prove è necessario attenersi al regolamento sui metodi di prova (regolamento n. 440/2008 della Commissione) o a qualsiasi altro metodo riconosciuto dalla Commissione europea o dall’ECHA (articolo 13, paragrafo 3, REACH).
Negli allegati da VII a X del regolamento REACH sulle prescrizioni in materia di informazioni standard è prescritto l’uso di varie linee guida OCSE in materia di prove (per esempio, linee guida OCSE 414, 421 e 422).
L’elenco dei metodi OCSE è disponibile al seguente indirizzo: http://www.oecd-ilibrary.org/
Il testo del regolamento sui metodi di prova può essere consultato al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:142:0001:0739:IT:PDF
Si noti che nel 2016 sono state introdotte modifiche alle prescrizioni di cui agli allegati VII e VIII per i seguenti endpoint: irritazione cutanea e degli occhi, sensibilizzazione cutanea e tossicità dermica acuta, impostare come norma i metodi non testati sugli animali.
È possibile generare informazioni ricorrendo ad altri metodi (articolo 13, paragrafo 3), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato XI. Tra queste si annoverano, tra le altre cose, l’obbligo che i risultati siano sufficienti ai fini della classificazione e dell’etichettatura e/o della valutazione dei rischi, e che sia fornita una documentazione adeguata e affidabile relativa al metodo applicato (cfr. l’allegato XI per ulteriori informazioni).
Esiste inoltre una prescrizione specifica per le prove ecotossicologiche e tossicologiche: sono state condotte nuove prove in conformità con i principi di buona pratica di laboratorio (BPL) definiti nella direttiva 2004/10/CE, dato che nessun’altra norma internazionale è stata riconosciuta finora come equivalente. Per le prove fisico-chimiche può essere auspicabile, ma non è obbligatorio, effettuare le prove in conformità con il principio BPL.
La Guida alle prescrizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica contiene specifiche strategie di prova integrate per ciascun endpoint (per esempio, per la tossicità acquatica, per la mutagenicità), che dovrebbero essere consultate prima dell’esecuzione di nuove prove. È possibile consultare questo documento al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

Attualmente non sono stati riconosciuti "altri metodi di sperimentazione internazionali" ai sensi dell'articolo 13 (3) del Regolamento REACH da parte della Commissione o dell'ECHA.