Nel regolamento REACH la diffusione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento (supply chain) avviene attraverso la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).

La SDS serve a trasmettere informazioni esaurienti su una sostanza o miscela per l'uso in quadri normativi per il controllo delle sostanze chimiche nei luoghi di lavoro. I datori di lavoro e i lavoratori la usano come fonte di informazioni sui pericoli, compresi i pericoli per l'ambiente, e per ottenere raccomandazioni sulle precauzioni di sicurezza. Inoltre, la SDS costituisce un'importante fonte informativa per altri segmenti di pubblico destinatario della sostanza nell'ambito del Globally Harmonised Systema of Classification and Labelling of Chemicals delle Nazioni Unite (GHS). Pertanto, alcuni elementi informativi possono essere utilizzati dai soggetti coinvolti nel trasporto di merci pericolose, dagli operatori dei servizi di soccorso (compresi i centri antiveleni) e dai consumatori.

Per poter accedere alle risposte ai quesiti più frequenti, elaborate dall'ECHA, è possibile cliccare sulla voce FAQ (in italiano). In caso di quesiti specifici non già disponibili tra le FAQ, l'utente potrà fare apposita richiesta all’Helpdesk nazionale tramite la sezione 

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Di seguito sono riportati alcuni strumenti finanziari europei e nazionali attualmente in essere utili anche alle imprese nell’ambito dell’attuazione dei piani di sostituzione delle sostanze SVHC con alternative:

Horizon 2020

LIFE 2014-2020

Credito d’imposta R&S

Super-ammortamento

Beni Strumentali (“Nuova Sabatini”)

Fondo di Garanzia

 

Il regolamento REACH introduce una serie di processi regolatori mirati a gestire il rischio delle sostanze chimiche. Tali processi passano dalla valutazione delle sostanze, alla individuazione delle sostanze altamente preoccupanti (cd. Substance of very high concern, SVHC), fino ad arrivare, in alcuni casi, all’inserimento di quest’ultime nell’Allegato XIV del REACH. Si tratta di un percorso che può durare anni.

Per le imprese è essenziale essere a conoscenza del destino normativo delle proprie sostanze. Ciò dà la possibilità ai soggetti interessati di iniziare a prepararsi per tempo, valutando l’adozione di alternative migliori e più sicure, attraverso la sostituzione della funzione svolta dalla sostanza contenuta nell’allegato XIV. L’alternativa può essere un’altra sostanza, una tecnologia (per esempio un processo, procedura, dispositivo o modifica del prodotto finale) o una combinazione di entrambe. Un’alternativa tecnica, per esempio, può essere un mezzo fisico per ottenere una funzione uguale a quella svolta dalla sostanza contenuta nell’allegato XIV o anche da variazioni della produzione, del processo o del prodotto che rendono la sostanza contenuta nell’allegato XIV non più necessaria (Guida alla preparazione dell’analisi socio-economica nell’ambito di una domanda di autorizzazione, ECHA, 2011).

Esistono diversi strumenti a supporto delle imprese per la ricerca, la valutazione, l’analisi e la verifica della disponibilità delle sostanze alternative e per lo studio della fattibilità economica correlata all’ipotetica scelta dell’alternativa.

ECHA richiede alle imprese il pagamento di specifiche tariffe per sottoporre e aggiornare i fascicoli di registrazione, le richieste di autorizzazione, le notifiche di attività di ricerca e sviluppo (PPORD) e gli appelli contro le decisioni dell'ECHA. 

Le tariffe attualmente in vigore sono indicate nel Regolamento (UE) n. 864/2015, che ha apportato modifiche al Regolamento Tariffe e Oneri originario, ossia il Regolamento (CE) n. 340/2008.

Solo relativamente agli Allegati VI e VII del Regolamento (CE) n. 340/2008, è recentemente entrato il vigore il Regolamento di esecuzione (CE) n. 895/2018 riguardante la modifica delle tariffe per le domande di autorizzazione.

Le piccole e medie imprese possono beneficiare di una riduzione delle tariffe previste sia dal REACH che dai Regolamenti CLP e Biocidi. La riduzione può arrivare fino al 95% della tariffa standard nel caso di una registrazione REACH.

 

E' importante sapere che se un'impresa dichiara una dimensione errata, oltre al saldo della tariffa dovuta in base all'effettiva dimensione, essa sarà chiamata dall'ECHA a pagare un ulteriore onere amministrativo. Si raccomanda, dunque, di adottare i necessari controlli in tempo utile.

Maggiori informazioni nella pagina ECHA "Tasse a carico delle PMI ai sensi di REACH e CLP"

 

Le piccole e medie imprese che detengono obblighi ai sensi del REACH, possono beneficiare di alcuni vantaggi in virtù della loro ridotta dimensione.

E' essenziale, pertanto, identificare la corretta dimensione della propria impresa. I criteri per l'identificazione della dimensione sono stabiliti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/EC

Nel caso in cui ciò non sia sufficiente ad identificare con chiarezza la corretta dimensione, le imprese italiane possono anche avvalersi del parere della  "Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive” istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le richieste di chiarimento devono essere sottoposte alla Commissione per il tramite delle associazioni imprenditoriali.

Qualunque impresa, a prescindere dalla dimensione, è responsabile per l’uso sicuro delle sostanze che immette all’interno del mercato europeo.

Il primo passo da fare quando ci si avvicina al Regolamento REACH è quello di comprendere i propri obblighi e i propri diritti. Questo dipenderà dal proprio ruolo nella catena di approvvigionamento, dal tipo di sostanza che si importa, produce, immagazzina o che si usa, come pure dalla pericolosità della sostanza stessa.

Nel sito dell’ECHA sono disponibili una serie di guide pratiche e opuscoli, spesso disponibili anche in lingua italiana, che aiutano le imprese ad orientarsi verso la corretta identificazione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, a familiarizzare con la terminologia del Regolamento. E' utile sapere anche quali associazioni industriali  stanno lavorando con l’ECHA e hanno sviluppato strumenti per aiutare le PMI ad assolvere gli obblighi derivanti dal REACH.

Si riportano  alcuni strumenti e orientamenti utili alle imprese soggette a diversi obblighi ai sensi del Regolamento REACH sulle sostanze chimiche.

A) Glossario che fornisce le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento REACH e il link all'ECHA term realizzato da ECHA

B) Checklist Schede di Sicurezza realizzata da ECHA in collaborazione con il Forum

C) Guide ECHA elaborate con la partecipazione di numerose parti interessate (industria, Stati membri ed ONG) all'interno di progetti gestiti dalla Commissione Europea con l'obiettivo di agevolare l'applicazione del REACH

D) Navigator ECHA strumento realizzato da ECHA utile per chiarire il ruolo svolto nella catena di approvvigionamento, individuare gli obblighi incombenti in relazione alle singole sostanze, reperire specifici documenti d'orientamento, manuali, normative e link ad altre fonti di informazioni che possono rivelarsi utili per adempiere agli obblighi previsti.