Registrazione


FAQs - Registrazione

I modelli di business come ad esempio il “chemical leasing”, dove l'acquisto si basa sulle funzioni effettive svolte dalla sostanza chimica e dove le unità di valore, come ad esempio il numero di articoli verniciati, sono la base principale per il pagamento, o qualsiasi altro modello di business non influenzano gli obblighi di registrazione.
E' ancora il produttore o l'importatore in UE il responsabile della registrazione delle sostanze rilevanti in ambito REACH.

I fabbricanti e gli importatori che hanno fabbricato una sostanza in uno degli attuali Stati membri dell'UE almeno una volta dopo il 31 maggio 1992 (15 anni prima dell'entrata in vigore di REACH) e non l'hanno mai immessa sul mercato dell'UE possono beneficiare dello schema phase-in.  Questo vantaggio si applica anche se un produttore prima dell'entrata in vigore di REACH è diventato un importatore dopo di esso.
Per tutti gli altri produttori e importatori che non hanno prodotto la sostanza nell'UE, la sostanza è considerata una sostanza non soggetta a un regime transitorio.

Un dichiarante deve aggiornare la propria registrazione senza indebito ritardo non appena le "quantità annuali o totali" che fabbrica o importa raggiungano la fascia di tonnellaggio successiva, come richiesto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera c). Non appena il volume annuale di una sostanza che è già stata registrata (indipendentemente dal suo stato “phase-in” prima della registrazione) raggiunge la fascia di tonnellaggio successiva, il fabbricante o l'importatore ha l'obbligo di informare immediatamente l'ECHA con i dati aggiuntivi richiesti, a norma dell'articolo 12(2).
Maggiori informazioni sono disponibili al link http://echa.europa.eu/support/registration/your-registration-obligations/do-i-reach-the-one-tonne-a-year-threshold