Registrazione


FAQs - Registrazione

Un produttore o importatore che ha registrato un intermedio isolato a norma dell’Articolo 17(2) o dell’ Articolo 18(2) generalmente non deve aggiornare questa registrazione quando la soglia di tonnellaggio varia.
Comunque, tale registrazione dovrà essere aggiornata in seguito alla variazione della fascia di tonnellaggio in due casi.
Caso 1: Se la registrazione è effettuata per un intermedio isolato trasportato ed è raggiunta la fascia delle 1000 t/a, il dichiarante deve aggiornare il suo dossier di registrazione attraverso la presentazione delle informazioni specificate nell’Allegato VII del Regolamento REACH, se non già incluse nel dossier.
Caso 2: Se il dichiarante cessa di produrre o importare l’intermedio isolato, è soggetto agli obblighi descritti nella FAQ ID n.54 che includono un aggiornamento della registrazione.

Il principio “no data, no market” enunciato nell’Articolo 5 del Regolamento REACH si applica a tutte le sostanze che sono prodotte o importate in quantitativi pari o superiori ad 1 t/a se non sono state registrate o pre-registrate.
Ciò significa che un’azienda che programma di iniziare la produzione o l’importazione di una sostanza in regime transitorio (phase-in) con quantitativi pari o superiori a 1 t/a dopo la scadenza della registrazione di cui nell’Articolo 23 deve avere validamente registrato la sostanza prima di iniziare tale attività. 
In base all’Articolo 28(6), un dichiarante che fabbrica o importa per la prima volta una sostanza può presentare una pre-registrazione tardiva entro 6 mesi dalla data della produzione/importazione di quella sostanza in  quantitativi maggiori o uguali ad 1 t/a, e non oltre 12 mesi prima della data di scadenza della registrazione di cui all’Articolo 23.
Pertanto, un’ azienda che programma l’inizio della produzione o dell’importazione per quantità pari o superiori a 1 t/a di una sostanza in regime transitorio (phase-in) meno di 12 mesi prima della scadenza della registrazione deve anche avere validamente registrato la sostanza prima che inizi tale attività.
In entrambi i casi, prima della registrazione l'azienda che prevede di iniziare la produzione o l'importazione deve presentare una richiesta all'ECHA ai sensi dell'Articolo 26. Ulteriori informazioni possono essere trovate nella sezione 4.4.della Guida relativa alla condivisione dei dati.
Dopo la presentazione del dossier di registrazione, entro 3 settimane l’ECHA informa il dichiarante se la sua registrazione è completa oppure no. Il produttore o importatore della sostanza non può iniziare l’attività prima della fine di questo periodo ma solo dopo che l’ECHA ha informato il dichiarante che la registrazione è completa e che è stato loro assegnato un numero di registrazione.

Dopo aver inviato il fascicolo di registrazione all'ECHA, è possibile rendersi conto di aver commesso un errore durante la sua preparazione. Potrebbe essere il caso, per esempio, dell’introduzione accidentale di informazioni sbagliate nel dossier (ad esempio, informazioni non corrette in uno dei sommari di studio, che però non incidono sulla valutazione della sostanza) della quale ci si accorge solo dopo aver presentato il dossier all'ECHA.
In questo caso è necessario presentare senza indebito ritardo un aggiornamento volontario del dossier tramite il sistema REACH-IT, indicando nell'intestazione del fascicolo il motivo (o i motivi) per cui si è aggiornato il fascicolo, nonché i riferimenti della precedente presentazione valida (cioè, il "numero dell’ultima presentazione”). Questi aggiornamenti non sono soggetti a pagamenti di tariffe, a meno che l'errore non sia collegato a un elemento imponibile quale un aumento della fascia di tonnellaggio o alle richieste di riservatezza per le informazioni elencate all'articolo 119, paragrafo 2.
Alcuni errori potrebbero impedire una corretta presentazione del dossier all'ECHA. Questi impedimenti derivano dal controllo delle regole aziendali o della completezza. Se l'invio non supera uno di questi controlli, si verrà avvisati attraverso REACH-IT, che richiede di modificare il dossier. 
Per ulteriori informazioni su questi argomenti, fare riferimento alle ulteriori Q&A pubblicate sul sito dell’ECHA.

Nel caso in cui il dichiarante non riesce a completare la registrazione per la seconda volta entro il termine di scadenza,  l’Agenzia respingerà la registrazione e la tariffa di registrazione non sarà rimborsata. Ai sensi dell’Articolo 5 del Regolamento REACH, non potranno essere prodotte o immesse nel mercato sostanze che non siano state registrate. In virtù dell'articolo 23 (1), 23 (2) o 23 (3), né l'Articolo 21 né l'Articolo 5 si applicano ai fascicoli di registrazione per le sostanze che beneficiano delle più ampie scadenze riportate nell’Articolo  23 (dipendenti dalle quantità prodotte o importate) fino alle scadenze indicate.
Questo significa che se una registrazione è respinta prima della rispettiva scadenza, come menzionato nell’Articolo 23, la produzione o importazione di questa sostanza all’interno della Area Economica Europea può continuare fino a questa data.

In fase di presentazione di un dossier di aggiornamento di una registrazione esistente, a cui è già assegnato un numero di registrazione, nel corso del controllo di completezza di un fascicolo non è necessario interrompere la fabbricazione o l'importazione per i seguenti motivi: (i) quando il motivo dell'aggiornamento è rispondere a una comunicazione o decisione dell'ECHA che richiede informazioni aggiuntive; o (ii) il dichiarante ha informazioni nuove e rilevanti sulla sostanza, i suoi usi e proprietà. Tuttavia, se viene effettuato l'aggiornamento per aumentare la portata della registrazione (ad esempio aumento della fascia di tonnellaggio o modifica da una registrazione secondo gli articoli 17/18 ad una registrazione in base l’articolo 10), la nuova portata non può essere applicata alla fabbricazione / importazione finchè il dossier non abbia superato con successo il controllo di completezza.
Per i fascicoli nuovi presentati per ottenere un numero di registrazione, esistono i seguenti scenari:
- Nel caso di una sostanza non in regime transitorio (non phase-in) per la quale la produzione o importazione deve ancora iniziare, deve essere rispettato il periodo di attesa poiché l'assegnazione del numero di registrazione e il diritto di produrre o importare la sostanza si basano sulla presentazione di un dossier completo di registrazione all'ECHA e la concessione da parte dell'ECHA di un numero di registrazione.
- Nel caso di una sostanza soggetta a un regime transitorio che è stata preregistrata e per la quale il termine di registrazione pertinente non è ancora trascorso, non vi è alcun obbligo di interrompere la fabbricazione dell'importazione durante il controllo di completezza. Tali sostanze possono essere fabbricate e importate fino al loro termine di registrazione pertinente senza un numero di registrazione. Se un fascicolo relativo a una sostanza preregistrata viene presentato immediatamente prima della scadenza per la registrazione, ma fallisce il controllo di completezza, l'ECHA fisserà un termine entro il quale il fascicolo deve essere completato. La produzione o l'importazione della sostanza può continuare durante questo periodo anche se il termine di registrazione è passato. Tuttavia, se il fascicolo non viene completato entro la scadenza fissata  per il controllo di completezza, l'ECHA emetterà una decisione di rigetto della registrazione. Se in tale data il termine di registrazione pertinente è scaduto, il dichiarante non può continuare la produzione o l'importazione fino a quando non ha inviato correttamente un nuovo dossier di registrazione e ha ricevuto un numero di registrazione per la sostanza.

Il Reach non prevede l’assegnazione di numeri di registrazione per le sostanze attive in prodotti biocidi. Si ricorda che i numeri di registrazione sono assegnati solo alle sostanze:
- per le quali i dossier di registrazione completi sono stati presentati all’ECHA dal dichiarante ai sensi dell’articolo 20 del REACH.
- che sono state notificate ai sensi della Direttiva 67/548/EEC e per le quali il numero di registrazione è stato richiesto dal notificante ai sensi del articolo 24 del REACH.
Per quanto riguarda le informazioni su sostanze attive in biocidi, queste sono in possesso della Commissione Europea, e determinate informazioni sono disponibili pubblicamente sul sito dell’ECHA. L’ECHA ha accesso all’informazione necessaria per gli obiettivi di condivisione dei d

Se un dichiarante cambia il suo Rappresentante terzo (TPR), il nuovo TPR dovrà creare un account  su REACH-IT (sempre che egli non abbia già un account REACH-IT). In caso di cambiamento di TPR, il dichiarante dovrà seguire la seguente procedura per aggiornare i dati relativi al TPR:
Per aggiornare un TPR nella presentazione di una pre-registrazione o una registrazione: selezionare Menu -> Search -> Reference numbers -> inserire il numero nello spazio dedicato alla ricerca -> selezionare i risultati -> selezionare Edit nell'ambito Third party rappresentative -> aggiungere il nuovo TPR.
Non è richiesto il pagamento di alcuna tariffa per l'aggiornamento del TPR in un fascicolo di registrazione.

Si. E' necessario che il potenziale dichiarante effettui una richiesta (inquiry) all’ECHA nonostante sia già in contatto con il registrante capofila (LR) e quindi abbia accesso al relativo e più aggiornato pacchetto di dati. 

L'obbligo di presentare una richiesta (inquiry) serve ad evitare test inutili e, in particolare, a ridurre le sperimentazioni sugli animali vertebrati. Inoltre, costituisce un vantaggio per i dichiaranti potenziali, in quanto l’ECHA verifica l'identità della sostanza da registrare e mette in contatto tali potenziali dichiaranti con i corretti precedenti dichiaranti e gli altri soggetti che hanno effettuato la richiesta (inquiry). Al contrario, spetta ai membri stessi del SIEF verificare che essi stiano registrando la stessa sostanza. 
Ulteriori indicazioni sono reperibili nelle Q & A relativi alla  richiesta (inquiry) e all’identificazione delle sostanze, disponibili su: http://echa.europa.eu/regulations/reach/substance-registration/inquiry

Ai fini della registrazione, le forme idrate di una sostanza e la sostanza anidra sono considerate essere la stessa sostanza. 
Se una sostanza anidra è registrata da un produttore/importatore e un’altra azienda usa questa sostanza per produrre la sostanza idratata, questa azienda è considerate come un utilizzatore a valle. Quindi, il relativo dossier di registrazione deve includere le informazioni necessarie per la sostanza anidra e per quella idratata che si ritrova nella catena di approvvigionamento, vale a dire la valutazione della sicurezza chimica (CSA) con la valutazione dell’esposizione e la caratterizzazione del rischio sia per la sostanza idrata che per la sostanza anidra. Questa informazione deve essere comunicata lungo la catena di approvvigionamento attraverso schede dati di sicurezza che dovrebbero includere tutte le informazioni necessarie, come per esempio gli scenari di esposizione e gli usi identificati per la sostanza anidra così come per quella idratata che si ritrova nella catena di approvvigionamento. Il numero di registrazione della sostanza anidra registrata deve essere specificato nella sezione 1 della SDS. Le disposizioni previste per gli utilizzatori a valle negli Articoli 37 e 38 del Regolamento possono essere implementate sia per la sostanza idratata che per quella anidra.
I registranti devono prendere in considerazione nella loro CSA le potenziali implicazioni della specifica forma della sostanza negli usi a valle, in particolare quando la forma si modifica durante un utilizzo a valle.

Come descritto nell'appendice 4 della Guida agli Intermedi (pagina 35) "a causa della natura pratica dei processi di fabbricazione e degli attributi fiscali dei siti di fabbricazione, uno o più stadi tra la produzione della sostanza (A) e il suo uso nella fabbricazione di sostanza (B) possono essere necessari per facilitare/garantire la corretta trasformazione chimica nel corso della sintesi della sostanza B." Pertanto, la necessaria purificazione dell'intermedio, che avviene dopo la sua fabbricazione e prima della sintesi, non impedisce che venga considerato un intermedio.
L'articolo 3 (15) (c) del Regolamento REACH non richiede che la produzione dell’intermedio isolato trasportato e la sua sintesi siano eseguiti in siti gestiti dallo stesso soggetto giuridico.
Tuttavia, al fine di beneficiare della richiesta di informazione ridotte per i fascicoli di registrazione presentati a norma dell'articolo 18 del regolamento REACH, il dichiarante deve accertarsi che la sostanza venga utilizzata in condizioni rigidamente controllate per tutto il suo ciclo di vita - anche se subisce una purificazione. Si deve anche garantire che la sostanza sia sempre prodotta, consumata o utilizzata per la sintesi di un'altra sostanza.
La Guida agli Intermedi è disponibile sul sito web dell'ECHA all'indirizzo: https://www.echa.europa.eu/documents/10162/23036412/intermediates_it.pdf