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FAQs - Tutte le F.A.Q.
Non esiste un preciso obbligo legale per i dichiaranti di aggiornare i loro dossier di registrazione tutte le volte che viene effettuata un'importazione da una nuova fonte non-UE. Comunque, in conformità all'articolo 22(1)(b) del REACH, esiste l'obbligo legale di aggiornare la composizione della sostanza, come previsto dalla Sezione 2 dell'Allegato VI. Il dichiarante deve valutare l'identità della sostanza tutte le volte che l'importazione ha luogo da una nuova fonte, secondo quanto indicato nella Guida all'identificazione e alla denominazione delle sostanze.
Da questa valutazione possono scaturire risultati diversi:
  1. I dichiaranti trovano che la sostanza ha lo stesso profilo di impurità delle precedenti importazioni ed è già stata registrata dai dichiaranti stessi. In questo caso non devono aggiornare il dossier di registrazione della sostanza.
  2. I dichiaranti trovano che la sostanza ha un diverso profilo di impurità rispetto alle precedenti importazioni. In questo caso devono aggiornare le pertinenti sezioni del dossier di registrazione (ad es. intervalli di concentrazione o cambiamenti nella classificazione ed etichettatura) con la nuova composizione della sostanza.

Si. Le sostanze ioniche in soluzione acquosa sono esentate dalla registrazione se:

  1. tutte le sostanze di partenza (sali, acidi e basi) della soluzione acquosa sono registrate;
  2. nessuno dei sali nella soluzione acquosa viene isolato dalla soluzione; e
  3. i sali restano in soluzione nella loro forma ionica. 

In questo caso particolare, la terza condizione non è soddisfatta, in quanto i sali nel complesso non rimangono nella loro forma ionica. Pertanto questa esenzione non si applica, ed il complesso potrebbe essere soggetto a registrazione. Questo caso è discusso nell'Appendice 1 "miscele ioniche" della Guida all'Allegato V.
I complessi costituiti da ioni chelati devono essere registrati se sono prodotti, importati o posti sul mercato in quanto tali. Esistono comunque diverse eccezioni nell'Allegato V che potrebbero essere prese in considerazione; per esempio se il complesso è generato dalla reazione chimica in cui il chelante agisce secondo quanto previsto ("Sostanze che non sono esse stesse fabbricate, importate o immesse sul mercato e che risultano da una reazione chimica che ha luogo quando.....agiscono come...chelante...quando agiscono secondo quanto previsto".

In vista delle scadenze per la registrazione è necessario prendere in considerazione diversi aspetti. Tali aspetti comprendono il tonnellaggio, le proprietà pericolose e se si tratta di una sostanza phase-in o non phase-in. Il capitolo 2.3 "Quando registrare?" della Guida sulla Registrazione  fornisce informazioni sull'argomento.

  • Il Regolamento REACH crea un regime speciale di transizione per le sostanze phase-in (Sezione 2.3.1.1  - "Sostanze phase-in" della Guida sulla Registrazione). Per beneficiare delle scadenze di registrazione prolungate per sostanze soggette a regime transitorio (Sezione 2.3.2 - "Scadenze per la registrazione" della Guida sulla Registrazione), queste sostanze devono essere pre-registrate (vedere anche le FAQ ID n. 23). A seconda delle proprietà intrinseche della sostanza e del suo tonnellaggio, una sostanza preregistrata dovrà essere registrata entro il 1° dicembre 2010, il 1° giugno 2013 oppure il 1° giugno 2018.
  • Le sostanze non phase-in e le sostanze phase-in che  non siano state pre-registrate, devono essere registrate prima che la fabbricazione o l'importazione possano proseguire. In questo caso il dichiarante ha la facoltà di aspettare 3 settimane, prima di continuare a fabbricare o importare la sostanza (Articolo 21 del Regolamento REACH). Prima di registrare le sostanze in oggetto, il fabbricante o l'importatore dovranno presentare una richiesta all'ECHA per sapere se esistono già precedenti registrazioni per quella sostanza.

Ogni dichiarante deve calcolare il tonnellaggio annuo per il fascicolo di registrazione. Il tonnellaggio annuo si calcola come il volume per fabbricante/importatore per ogni anno di calendario, salvo diversa indicazione. Per le sostanze soggette a regime transitorio che sono state importate o fabbricate per almeno tre anni consecutivi, le quantità vengono calcolate sulla base dei volumi medi di fabbricazione o importazione per i tre anni di calendario precedenti [articolo 3 (30) del Regolamento REACH]. Una guida dettagliata ed esempi pratici sono contenuti nella sezione 2.2.6 – "Calcolo del volume da registrare" della Guida alla registrazione.

Sì.  Le imprese sono libere di registrare una sostanza per una fascia di tonnellaggio superiore a quella effettiva. Ciò viene anche confermato nella sezione 2.2.6.3 - "Calcolo del volume totale" della Guida per la Registrazione, la quale chiarisce che le aziende sono libere di registrare una sostanza per la fascia di tonnellaggio desiderata. La registrazione per una fascia di tonnellaggio più alta implicherà una tariffa di registrazione maggiore a norma del  Regolamento (EC) No. 340/2008. Inoltre, il dossier tecnico dovrà comprendere tutte le informazioni richieste per la fascia di tonnellaggio registrata. Consigli pratici su come completare un dossier IUCLID sono forniti nel manuale Come preparare i fascicoli PPORD e di registrazione

Tutte le registrazioni dovranno essere inoltrate all'ECHA. Questo dovrà essere realizzato mediante il portale REACH-IT. Per maggiori informazioni si consiglia di visitare la sezione REACH-IT del sito dell'ECHA (http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it). 
In base all'Articolo 111 del Regolamento REACH i dossier di registrazione devono essere inoltrati nel formato IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). IUCLID è uno strumento software destinato alle aziende, che consente di memorizzare dati concernenti le sostanze chimiche e di prepararne il dossier di registrazione. I dichiaranti non sono obbligati a utilizzare il software IUCLID, ma devono inoltrare le proprie registrazioni in formato IUCLID.
Il software IUCLID 5 può essere scaricato gratuitamente dal sito web IUCLID website.

La tassa di registrazione per una sostanza varia a seconda della fascia di tonnellaggio, delle dimensioni aziendali e del tipo di presentazione del dossier. Inoltre:
- Sono previste tariffe e onori più basse nel caso di presentazione congiunta rispetto a quella separata. Questo non si applica però se si ci si esclude dalla presentazione congiunta;
- Le piccole e medie imprese godono di tariffe ridotte per tutte le categorie;
- E' previsto un costo aggiuntivo per le richieste di riservatezza.
La tassa per la registrazione non è richiesta per le sostanze in quantità tra 1 e 10 tonnellate l’anno, per le quali è presentato un fascicolo di registrazione contenente le informazioni di cui all’allegato VII del Regolamento REACH, che sono il set di base di informazioni necessarie per sostanze prodotte o importate in quantità pari o superiore ad 1 tonnellata.
L'Articolo 74 del Regolamento REACH contiene le disposizioni fondamentali concernenti i requisiti relativi alle tariffe. Le tariffe sono indicate nel dettaglio nel Regolamento della Commissione N. 340/2008. Ulteriori informazioni possono essere trovati nelle FAQ REACH-IT consultabili al seguente link: http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/reach-it/invoicing

No. L'obbligo di registrare una sostanza vale soltanto per soggetti con sede nella SEE. Pertanto la registrazione di sostanze importate nella SEE in quanto tali, o in quanto componenti di preparati o, in alcuni casi, contenuti in articoli, dovrà essere effettuata dall'importatore avente sede nella SEE. Ciò significa che ogni singolo importatore deve registrare la sostanza. In ogni caso, in base all'Articolo 8 (1) del Regolamento REACH, i fabbricanti di sostanze, i formulatori di preparati o i produttori di articoli con sede esterna alla SEE, possono nominare un Rappresentante Esclusivo avente sede nella SEE, che effettui la registrazione prevista. Ciò solleverà i singoli importatori della SEE, all'interno della catena di approvvigionamento del fabbricante esterno alla Comunità, dagli obblighi di registrazione per le sostanze in oggetto. Essi saranno considerati utilizzatori a valle del Rappresentante Esclusivo (RE). L'obbligo di registrazione, tuttavia, potrebbe essere applicabile qualora gli importatori della SEE importino la stessa sostanza da altri fabbricanti non appartenenti alla Comunità.
Maggiori informazioni sul ruolo del Rappresentante Esclusivo sono fornite nella FAQ sezione 4 e nella sezione 2.1.2.5 - "Rappresentante esclusivo di un fabbricante non appartenente all'UE" della Guida alla Registrazione.

Per assolvere ai propri obblighi in qualità di dichiarante, un importatore di miscele con base nella SEE deve conoscere la composizione delle misclele che importa nella SEE. Questo obbligo era già in vigore durante la precedente legislazione per le sostanze che vengono classificate come pericolose. Ai sensi di REACH un importatore deve conoscere almeno l'identità ed il contenuto in percentuale di tutte le sostanze presenti nelle miscele che importa, che potrebbero superare la quantità di 1 tonnalleta/anno.
Se il fornitore extra UE non intende o non è in grado di fornire le informazioni richieste, l'importatore ha le seguenti possibilità:

  • individuare il responsabile della formulazione della miscela (se diverso dal fornitore) e chiedere direttamente a lui le informazioni richieste,
  • proporre al formulatore extra UE di nominare un Rappresentante esclusivo, ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento REACH,
  • definire la composizione della miscela per mezzo di analisi,
  • in alternativa trovare un fornitore alternativo che sia disposto a fornire tutte le informazioni sulla miscela.

No, secondo il regolamento REACH, un rappresentante terzo non può effettuare la registrazione. Un rappresentante terzo può essere delegato da un produttore, un importatore o un utente a valle per le pratiche di condivisione di dati e discussione con altri produttori, importatori o, in caso, utenti a valle. A differenza del Rappresentante Esclusivo, un rappresentante terzo riveste un ruolo soltanto nelle negoziazioni tra i dichiaranti (potenziali), mentre il dichiarante individuale mantiene la totale responsabilità di assolvimento dei propri obblighi di registrazione.