Tutte le F.A.Q.


FAQs - Tutte le F.A.Q.

Le sostanze presenti in natura sono esenti dall'obbligo di registrazione, in conformità con l'Articolo 2(7)(b) e l'Allegato V, punto 8 del REACH, a condizione che non vengano modificate chimicamente o non vengano classificate come pericolose ai sensi della Direttiva 67/548/CEE, che non siano sostanze estremamente preoccupanti, come le sostanze PBT o vPvB. 
Se si intende applicare un processo di estrazione ad una di queste sostanze senza obbligo di registrazione, occorre verificare se il processo applicato rientra in quelli elencati nell'Articolo 3 (39) del Regolamento REACH. Se questo è il caso, la sostanza rientra ancora tra le sostanze presenti in natura che non devono essere registrate.
I processi di cui all’Articolo 3(39) possono essere manuali, meccanici o gravitazionali, dissoluzione in acqua, flottazione, estrazione con acqua, distillazione a vapore, riscaldamento solo per eliminare l’acqua o estrazione dall’aria con qualsiasi mezzo. Si prega di notare che l’estrazione con solventi diversi dall’acqua, come ad esempio esano o etanolo, non sono contemplati dall’Articolo 3(39). Le sostanze estratte con questi solventi non si qualificano come sostanze presenti in natura e non possono essere esentate dall’obbligo di Registrazione ai sensi dell’Allegato V punto 8.
L’olio di lavanda viene estratto dai fiori di alcune specie di lavanda (che si trovano in natura) per mezzo di distillazione a vapore. La successiva separazione spontanea di olio e acqua permette un facile isolamento dell’olio di lavanda. Poiché questo processo di estrazione è citato all’articolo 3(39), l’olio di lavanda può essere considerato come una sostanza presente in natura.
Al contrario l’olio di crisantemo viene estratto dai fiori e dalle foglie di crisantemo presenti in natura, con una miscela di solvente composta di acqua ed etanolo (1:10), dunque non può essere considerato come una sostanza presente in natura.
E’ importante ricordare che è responsabilità del fabbricante valutare il processo applicato per determinare se le disposizioni dell’Articolo 3(39) sono applicabili o meno.

Ai sensi dell'articolo 3 (22) del Regolamento REACH per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) si intende “qualsiasi attività scientifica connessa allo sviluppo di un prodotto o all'ulteriore sviluppo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di preparati o articoli, nel corso della quale si utilizzano impianti pilota o produzioni sperimentali per mettere a punto il processo di produzione e/o sperimentare i campi d'applicazione della sostanza”.
Qualsiasi attività scientifica di sviluppo di una sostanza consistente, ad esempio, in campagne per l'aumento di scala, nel miglioramento di un processo di produzione in un impianto pilota o nella produzione in piena scala oppure nello studio dei campi di applicazione di tale sostanza rientrano nella definizione di PPORD, a prescindere dalle tonnellate coinvolte.
Al fine di promuovere l'innovazione, l'articolo 9 del Regolamento REACH specifica che le sostanze fabbricate o importate in quanto tali o in quanto componenti di preparati o di articoli oppure di articoli importati ai fini delle PPORD possono essere esenti dall'obbligo di registrazione per un periodo di cinque anni. Per beneficiare di questa esenzione un'impresa deve trasmettere all'ECHA una notifica PPORD. Su richiesta, l'ECHA potrà estendere tale esenzione per altri cinque anni, oppure dieci anni per lo sviluppo di prodotti medicinali (per uso umano o veterinario) nonché per le sostanze che non vengono immesse nel mercato. Ulteriori informazioni sono contenute nella specifica Guida alla ricerca e allo sviluppo scientifici e alle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD).

Le esenzioni nazionali PORD (Ricerca e Sviluppo Orientati al Processo), relative alla notifica di sostanze ai sensi della Direttiva 67/548/CEE, non saranno più valide ai sensi di REACH dopo il 1° giugno 2008, perché REACH non prevede tali notifiche. Pertanto fabbricanti o importatori di sostanze, come pure produttori di articoli che desiderino proseguire le loro attività in ambito PORD dopo il 1° giugno 2008, dovranno presentare una notifica PPORD conforme all'Articolo 9 del Regolamento REACH, per beneficiare dell'esenzione dalla registrazione. Per la Guida su come predisporre e presentare in pratica una notifica PPORD si prega di consultare il Manuale Come preparare i fascicoli PPORD e di registrazione.

Sì, una notifica ai sensi della Direttiva 67/548/CEE, modificata dalla Direttiva 92/32/CEE, ha carattere nominale, pertanto soltanto il notificante beneficia della disposizione secondo la quale le sostanze notificate si considerano registrate. Pertanto qualsiasi altro attore fabbrichi o importi la sostanza in quantità pari o superiore ad una tonnellata all'anno, che non abbia notificato tale sostanza, dovrà registrarla, ad eccezione che sia applicabile una diversa esenzione dall'obbligo di registrazione. Maggiori informazioni sulle sostanze notificate sono disponibili nella Guida sulla Registrazione (Sezione 2.2.4.3 – Sostanze notificate secondo la Direttiva 67/548/CEE) e nell'Articolo 24 (2) del Regolamento REACH.

Sì. L'Articolo 6 del Regolamento REACH prescrive che un fabbricante di una sostanza in quantità superiori ad 1 tonnellata all'anno effettui una registrazione, indipendentemente dal fatto che tale sostanza sia successivamente esportata o meno fuori dalla Spazio Economico Europeo (SEE). Pertanto le sostanze fabbricate nel SEE, che superino il limite citato e che non soddisfano alcun criterio di esenzione dalla registrazione in conformità con l'Articolo 2 del Regolamento REACH e che vengono successivamente esportate in Paesi esterni al SEE, devono essere registrate. Questo obbligo è motivato dal fatto che l'esposizione conseguente alla fabbricazione e a qualsiasi altra attività precedente all'esportazione potrebbe essere rilevante per i lavoratori e l'ambiente del SEE.

Il trattamento superficiale di una sostanza consiste in una modifica "bidimensionale" di particelle macroscopiche. Una modifica "bidimensionale" indica una reazione chimica tra i gruppi funzionali limitata alla superficie di una particella macroscopica, con una sostanza denominata "sostanza di trattamento superficiale".
Alla luce di questa definizione è evidente che questo tipo di modifica denota una reazione limitata ad una parte minore (superficie) di una particella macroscopica con la sostanza di trattamento superficiale, ovvero la maggior parte della particella macroscopica rimane invariata.
Ne consegue che una sostanza la cui superficie venga trattata chimicamente non può essere considerata una miscela o essere definita secondo i criteri della "Guida all'identificazione e alla denominazione delle sostanze secondo REACH".
Coerentemente con questo ragionamento, una sostanza la cui superficie sia stata trattata chimicamente non potrebbe essere riportata in EINECS né notificata secondo la Direttiva 67/548/CEE, poiché rientra nelle voci EINECS separate indicanti sia la sostanza di base (la particella macroscopica), sia la sostanza di trattamento superficiale.

L'assunzione di questa decisione nell'ambito di REACH presuppone la continuazione di decisioni prese in precedenza. Coerentemente con la stessa linea di argomentazione, le sostanze trattate chimicamente non devono essere registrate in quanto tali in REACH, ma devono essere rispettati i seguenti requisiti:
1. registrazione della sostanza di base (particella macroscopica)
2. registrazione della sostanza di trattamento superficiale
3. descrizione del trattamento superficiale applicato nel dossier di registrazione della sostanza di trattamento superficiale e nel dossier di registrazione della sostanza di base
4. Eventuali rischi o pericoli specifici correlati con la sostanza trattata superficialmente devono essere segnalati opportunamente dalla classificazione e dall'etichetta, nonché dalla valutazione della sicurezza chimica e dagli scenari di esposizione che ne risultano.

Ai sensi dell’art. 2 (5) (a) del Regolamento REACH le sostanze utilizzate nei prodotti medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nel campo della normativa Comunitaria, sono esentate dal Titolo dalla Registrazione del Regolamento REACH (Titolo II). Maggiori spiegazioni sono disponibili alla sezione 2.2.3.2 della Guida alla Registrazione.
Le sostanze soggette alle disposizioni dell’articolo 2(5) del Regolamento REACH sono altresì esentate dai Titoli relativi agli Utilizzatori a Valle, Valutazione ed Autorizzazione (Titoli V,  VI e VII del Regolamento). 
E’ importante rilevare che, le sostanze sono esentate da questi Titoli solo se utilizzate nei prodotti medicinali ai sensi del Regolamento 726/2004, della Direttiva 2001/82 e della Direttiva 2001/83. 
Non sono esentate quantità della stessa sostanza utilizzate per altri fini. 
L'esenzione copre la produzione (nel territorio comunitario) di sostanze contenute nei prodotti medicinali che sono esportate; e la produzione (nel territorio comunitario) di sostanze attive in accordo con la legislazione Comunitaria sui prodotti medicinali che vengono esportati. L'esenzione inoltre si applica all'importazione di sostanze contenute in prodotti medicinali e all'importazione di sostanze attive in accordo con le normative Comunitarie sui prodotti medicinali.
Gli intermedi che non sono presenti nel prodotto medicinale (come definito nel Regolamento 726/2004 - Direttiva 2001/82 e Direttiva 2001/83) non sono esentati dalla registrazione.

Il REACH impone obblighi di registrazione solo ai produttori o importatori (e, in casi specifici, ai produttori o importatori di articoli). L'obbligo di registrazione non si applica agli utilizzatori a valle o ai distributori.
Pertanto l'obbligo di registrazione non si applica alla tua azienda se tu hai:
- prodotto o importato sostanze pre-registrate prima della scadenza di registrazione e
- completamente cessato tali attività ed esclusivamente le utilizzi e/o le fornisci da quel momento in poi.
Per esempio, gli importatori la cui ultima partita di una sostanza è importata entro il 31 maggio 2018, al massimo, possono continuare a utilizzare e/o fornire tale sostanza dopo la scadenza senza registrazione senza limite di tempo.
Dal momento che la sostanza pre-registrata non è stata registrata, non vi è alcun obbligo di informare l'ECHA della cessazione della fabbricazione/importazione.
L'articolo 50(2) e (3) del Regolamento REACH non si applica a questa situazione.
Se non hai cessato le tue attività prima della scadenza di registrazione, hai l'obbligo di registare la sostanza in accordo all'articolo 6 del REACH.
Se tu sei un utilizzatore a valle (o qualunque altro attore a valle della catena di approvvigionamento) che non è soggetto all'obbligo di registrazione, puoi continuare ad usare, senza limite di tempo, e/o fornire le quantità di sostanza che sono state prodotte o importate prima della scadenza di registrazione.
Relativamente agli obblighi di un utilizzatore a valle o di un distributore di controllare lo stato di registrazione delle sostanze tal quali o in miscela è necessario far riferimento alla Q&A N. 155

In conformità al punto 6 dell’Allegato V del Regolamento REACH, gli idrati di una sostanza o gli ioni idratati, formati dall’associazione di una sostanza con l’acqua sono esentati dalla registrazione, a condizione che la sostanza (cioè la forma anidra) sia stata registrata da un fabbricante o importatore. 
Gli idrati di una sostanza sono caratterizzati dal fatto che le molecole d’acqua sono legate mediante interazioni molecolari, in particolare da legami idrogeno, ad altre molecole o ioni della sostanza. Per gli scopi dell’Allegato V, la forma idrata e anidra di una sostanza devono essere considerati come la stessa sostanza (ad esempio CuSO4·5H2O e CuSO4).
Al contrario un idrossido di metallo (ad esempio Ca(OH)2) e un ossido di metallo (ad es. CaO) non possono essere considerati la stessa sostanza dal momento che le due sostanze hanno strutture diverse, indipendentemente dal processo di fabbricazione. La formazione dell’idrossido prevede la formazione di nuovi legami covalenti, che è diverso dalla formazione di un idrato che prevede solo legami intermolecolari deboli. Pertanto, un idrossido di metallo prodotto da ossido di metallo non è coperto dall’esenzione dall’obbligo di Registrazione previsto dal punto 6 dell’Allegato V.

Sì, queste sostanze non sono esentate dalla (pre-)registrazione per il fatto di rientrare nell’ambito del Regolamento (EC) No. 2037/2000, che riguarda le sostanze che riducono lo strato di ozono. La FAQ ID n.30 spiega quali sostanze devono essere pre-registrate.