Tutte le F.A.Q.


FAQs - Tutte le F.A.Q.

Il cambio degli importatori di una sostanza fornita da un produttore non europeo che ha nominato un OR per registrare questa sostanza non implica la necessità di aggiornare la lista degli importatori indicati nella apposita sezione del dossier di IUCLID 6. Tuttavia, il OR è tenuto, a norma dell’Articolo 8(2) del REACH, a mantenere disponibili e aggiornate le informazioni sulle quantità importate e sui clienti cui sono vendute. Le informazioni sugli importatori possono essere riportate in IUCLID 6. L’aggiornamento della lista degli importatori non è soggetto al pagamento di alcuna tariffa.

Nel caso delle importazioni di polimeri, la condizione "Sono già stati registrati a monte della catena di approvvigionamento" di cui all'articolo 6 (3) del REACH può essere soddisfatta solo se un OR nominato a monte della catena di approvvigionamento extra-UE (ad esempio, il Rappresentante esclusivo del produttore extra UE del monomero) ha deciso di coprire anchele importazioni di polimeri con le loro registrazioni (inclusi i volumi in questione nella lororegistrazione e ha assunto gli obblighi di cui all'articolo 8 (2) e 8 (3) del regolamento REACH).
Se il rappresentante esclusione del produttore extra-UE del monomero decide di nonassumersi la responsabilità giuridica per questi volumi, l'importatore del polimero non può invocare l'esenzione dalla registrazione ed è obbligato a registrare i volumi di monomero che importa. In alternativa, un OR nominato dal fabbricante extra-UE del polimero  potrebbe registrare per conto degli importatori del polimero stesso.

Gli importatori europei di un produttore non-europeo possono richiedere un’autorizzazione anche se sono coperti da un OR per la registrazione della sostanza in Allegato XIV. Se la nomina ricevuta dall’OR non è tale da coprire gli obblighi dell’importatore nei riguardi dell’autorizzazione, allora gli importatori stessi possono richiedere un’autorizzazione. In questo caso, gli importatori agiranno nel proprio ruolo di importatori di una sostanza presente nell’Allegato XIV. Inoltre, gli importatori non devono indicare il nome del produttore non-EU o dell’OR nella propria domanda di autorizzazione inviata ad ECHA poiché l’incarico dell’OR e i rispettivi obblighi sono limitati alla registrazione della sostanza in Allegato XIV.

Sì, è necessario informare l'ECHA di questo cambiamento. Colui che rappresenta un produttore extra-UE è tenuto a comunicare i cambiamenti della personalità giuridica che rappresenta. È possibile effettuare la notifica all'ECHA utilizzando la funzionalità di modifica dell’entità giuridica presente in REACH-IT.
Per cambiare la persona giuridica, è necessario:
• creare un nuovo account in REACH-IT affinché la sua azienda possa rappresentare la nuova entità legale, rispecchiando le sue dimensioni. Si noti che nelle informazioni "Dimensioni dell'azienda", è necessario indicare le dimensioni del produttore non UE / SEE che si sta rappresentando e non le dimensioni della propria entità legale;
• intraprendere una modifica di entità giuridica (solo modifiche della rappresentanza);
• includere documenti che spiegano chiaramente come l’utente rappresenti il nuovo produttore extra-UE;
• aggiornare i file di IUCLID;
• inviare un aggiornamento spontaneo nella nuova entità legale per segnalare il cambiamento nel dossier.
Potrebbe essere necessario pagare una tassa per completare il processo.

Soltanto persone fisiche o giuridiche con sede legale nello Spazio Economico Europeo possono registrare una sostanza. La registrazione deve avvenire qualora una persona fisica o giuridica: 

  • fabbrichi una sostanza all'interno del SEE in quantità pari o superiori ad una tonnellata/anno,
  • sia responsabile dell'importazione all’interno del SEE in quantità pari o superiori ad una tonnellata/anno, o 
  • sia stata designata Rappresentante Esclusivo ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento REACH.
    Il diritto nazionale di ogni Stato membro prevede disposizioni specifiche che definiscono le persone fisiche o giuridiche e i casi in cui queste ultime si considerano stabilite nel rispettivo territorio.

Si fa presente che le imprese che non sono stabilite all'interno del SEE non hanno obblighi diretti in virtù del Regolamento REACH. Per gli obblighi di una società non-UE, si rimanda alla FAQ ID n. 12.
Al fine di individuare i vostri obblighi, si prega di utilizzare lo strumento Navigator:
http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/identify-your-obligations
Questo strumento è progettato per aiutare le aziende a determinare i loro obblighi in ambito REACH e guidarle in merito alle modalità di adempimento.

Per produttore in conto terzi si intende normalmente una impresa che produce una sostanza (in quanto tale, contenuta in un preparato o in un articolo) con le proprie attrezzature tecniche seguendo le indicazioni di un terzo in cambio di un compenso economico. Generalmente la sostanza è immessa sul mercato dal terzo. Questa tipologia di lavorazione è per esempio utilizzata in una fase intermedia del processo produttivo, per la quale sono necessari macchinari sofisticati (distillazione, centrifuga, ecc…)
Secondo il Regolamento REACH  i produttori di sostanze sono tenuti a registrare le sostanze che fabbricano in quantità superiori alla tonnellata/anno. Da questo punto di vista il fabbricante conto terzi è un produttore e deve registrare le sostanze che produce.
Questo scenario è ulteriormente discusso nel scheda '' Il fabbricante su commissione a norma del regolamento REACH" disponibile al seguente link:
https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/factsheet_toll_manufacturer_it.pdf

Le imprese internazionali talvolta hanno diverse filiali stabilite nell’UE, talvolta sparse in diversi Paesi.
Se queste filiali della casa madre sono entità giuridiche distinte dalla casa madre (una persona fisica o giuridica, come viene definita dalle leggi nazionali in vigore), allora possono diventare un dichiarante ai sensi del REACH. Si veda FAQ 6.1 su chi deve registrare una sostanza.

La registrazione è richiesta per tutte le sostanze:

  • come definite nell’Articolo 3(1) del Regolamento REACH;
  • prodotte o importate nell’UE in quantità pari o superiore a 1 tonnellata all'anno per ogni dichiarante;
  • a meno che non siano esplicitamente esenti dall'obbligo di registrazione o considerate come già registrate, conformemente agli Articoli 2, 9, 15 o 24 del Regolamento REACH;
  • a prescindere dal fatto che siano classificate come pericolose o meno.

Per sapere se una determinata sostanza debba essere registrata, si dovrebbe in primo luogo consultare la sezione 2.2- Cosa registrare? della Guida alla Registrazione, dove si troveranno anche informazioni sulle sostanze esenti dalla registrazione. Inoltre, il Navigator tool può aiutare a chiarire gli obblighi di registrazione per una specifica sostanza.

Il Regolamento REACH si riferisce alle leghe come “miscele speciali” (considerando n. 31, Allegato I (0.11), come modificati dal Regolamento CE n. 1272/2008). Pertanto ai fini del REACH, una lega dovrà essere trattata allo stesso modo delle miscele, il che significa che la lega in quanto tale non è soggetta a registrazione, ma lo sono gli elementi della lega (come ad esempio i metalli), indipendentemente dal processo di produzione della lega. Tuttavia i componenti che non sono rilevanti per le proprietà della lega, dovrebbero essere considerati impurità (fanno parte di una sostanza nella miscela) e quindi non è necessario che siano registrati separatamente.
Si prega di notare che i composti intermetallici sono spesso erroneamente considerati come leghe, anche se hanno una stechiometria ben definita. Tali sostanze sono elencate in EINECS (“alluminio, composto con ferro (1:1)”, “ferro, composto con titanio (2:1)”, ecc) e non possono essere considerati come una miscela, pertanto questi composti intermetallici devono essere registrati come tali. Ciò significa ad esempio che la (pre-)registrazione delle sostanze Al (allumino) e Fe (ferro) non copre le sostanze “ alluminio, composto con ferro” (1:1) o “alluminio, composto con ferro (1:3). Per ogni composto metallico con un diverso rapporto è richiesta la pre-registrazione separata.

L'obbligo o meno di registrazione dipende a quale tipologia di intermedio, tra quelle citate all’Articolo 3(15) del Regolamento REACH, appartiene l'intermedio in esame. 

  • Intermedi non isolati: Se una sostanza viene utilizzata quale intermedio non isolato, non sussistono obblighi ai sensi del Regolamento REACH.
  • Intermedi isolati in sito: Chi fabbrica intermedi isolati in sito in quantità annue pari ad 1 tonnellata o superiori, è tenuto a registrare le sostanze (a condizione che non siano esenti dalla registrazione per altri motivi; vedere la FAQ ID n.30). Tuttavia i registranti di intermedi isolati in sito, possono presentare informazioni di registrazione ridotte, in base all'Articolo 17(2) del Regolamento REACH, se confermano che la sostanza viene fabbricata e utilizzata in condizioni rigorosamente controllate, come previsto dall'Articolo 17(3).
  • Intermedi isolati trasportati: Un fabbricante o importatore di intermedi isolati trasportati in quantità annue pari ad 1 tonnellata o superiori, è tenuto a registrare le sostanze (a condizione che non siano esenti dalla registrazione per altri motivi; vedere la FAQ ID n.30). Tuttavia un dichiarante di intermedi isolati trasportati ha la possibilità di presentare informazioni di registrazione ridotte, in base all'Articolo 18(2) del Regolamento REACH se conferma di fabbricare e/o utilizzare la sostanza in condizioni rigorosamente controllate e se conferma o dichiara di avere ricevuto ratifica dall'utilizzatore che la sostanza viene utilizzata in condizioni rigorosamente controllate, come previsto dall'Articolo 18(4). In questo caso sia il dichiarante, sia gli utilizzatori sono responsabili per la propria dichiarazione concernente le condizioni rigorosamente controllate.
La specifica Guida sugli Intermedi indica i casi e le modalità di utilizzo delle disposizioni specifiche per la registrazione di intermedi ai sensi di REACH.