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FAQs - Tutte le F.A.Q.

Se come utilizzatore a valle si utilizza una sostanza (come tale, o come componente di una miscela) al di fuori delle condizioni di uso che vi sono state comunicate nella Scheda Dati di Sicurezza estesa (eSDS), oppure l’uso non è contemplato nella eSDS, è possibile scegliere fra le opzioni seguenti:

  • adattare le condizioni di uso a quelle descritte nelle eSDS.
  • Implementare e raccomandare uno scenario di esposizione che includa come minimo le condizioni descritte nello scenario di esposizione che vi è stato comunicato.
  • Rendere noto l’uso al fornitore con l’obbiettivo di renderlo un uso identificato sulla base della valutazione delle sicurezza chimica effettuata dal fabbricante.
  • Predisporre una valutazione sulla sicurezza chimica per quell’uso particolare e inserirla nel Rapporto sulla Sicurezza Chimica – CSR Chemical Safety Report (se la quantità totale utilizzata è pari o superiore ad 1 tonnellata all’anno). Notificare l’uso, incluso l’informazione specificata all’articolo 38(2) del Regolamento REACH all’ECHA.
  • Rivolgersi ad un altro fornitore della sostanza, se tale fornitore copre il vostro utilizzo specifico nella sua eSDS.

Se come utilizzatore a valle si riceve informazioni dai clienti con lo scopo di rendere noti gli usi, occorre inoltrare l’informazione al fornitore a monte nella catena si approvvigionamento oppure valutare se l’uso è coperto nell’attuale scenario di esposizione del preparato ed eventualmente realizzare la propria Valutazione della Sicurezza Chimica come utilizzatore a valle (CSA Chemical Safety Assesment). 
Se in qualità di utilizzatore a valle siete a conoscenza di informazioni che mettono in discussione le informazioni di gestione del rischio e pericolo ricevute dal fornitore, occorre comunicare tale informazione al fornitore.
Una panoramica su come decidere se l’uso è coperto o meno nello scenario di esposizione è disponibile nella Guida sugli utilizzatori a valle nella sezione 6 (Cosa fare in caso di uso non coperto dallo scenario di esposizione). Informazioni su come predisporre il proprio rapporto sulla sicurezza chimica da parte di un utilizzatore a valle sono fornite nella sezione 7 (Realizzare un rapporto sulla sicurezza chimica per utilizzatori finali) della stessa Guida disponibile sul sito dell’ECHA:
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

Se una sostanza è soggetta ad autorizzazione (Allegato XIV):

  • Occorre utilizzare la sostanza seguendo le condizioni d'uso indicate nella autorizzazione rilasciata per quell’uso specifico da un attore a monte della catena di approvvigionamento oppure fare domanda di autorizzazione se l’autorizzazione del vostro fornitore non copre il vostro uso(i);
  • Occorre notificare all’ECHA entro tre mesi dopo la prima fornitura, l’uso della sostanza soggetta ad autorizzazione.

Se la sostanza è soggetta a restrizione (allegato XVII):

  • occorre attenersi alle restrizione di immissione nel mercato oppure all’uso delle sostanze come elencate nell’Allegato XVII del Regolamento REACH.

I fornitori devono inserire informazioni relative all'autorizzazione e alla restrizione nella sezione 15 della scheda dati di sicurezza o fornire altro tipo di informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 32 del REACH.

Bisogna riferire all’ECHA entro 6 mesi da quando si riceve la scheda dati di sicurezza relativa ad una sostanza registrata nei seguenti casi:
- si è tenuti a preparare una relazione sulla sicurezza chimica per gli utilizzatori a valle; o
- si vuole beneficiare della esenzione a preparare una relazione sulla sicurezza chimica in entrambi i seguenti casi in quanto:

  • l’uso complessivo della sostanza è inferiore a 1 tonnellata per anno; o
  • la sostanza viene usata per prodotti o processi destinati alla ricerca.

Si deve  riferire all'ECHA anche se la propria classificazione di una sostanza differisce quella degli altri fornitori. Non si deve effettuare però questa notifica se l'utilizzatore a valle usa la sostanza o la miscela in quantità totale inferiore ad una tonnellata all'anno.
Se si fa uso di una sostanza inserita nell'Elenco delle Autorizzazioni, per la quale è stata concessa una autorizzazione che comprenda il proprio uso, si deve riferire all'ECHA il proprio uso entro tre mesi dalla prima fornitura della sostanza.

Gli obblighi, all'interno del regolamento REACH, per un DU che usi una sostanza in attività PPORD, possono essere differenti, e dipendono se l'attività PPORD è coperta da una notifica PPORD  eseguita dal  produttore o dall'importatore della sostanza.
Un DU, che è inserito nell'elenco dei clienti della notifica PPORD presentata dal produttore o dall'importatore, opera sotto la responsabilità del suo fornitore e deve rispettare tutte le condizioni ai sensi dell'articolo 9(4) del REACH e/o comunicate a lui dal suo fornitore. Se il DU interrompe l'uso della sostanza per attività PPORD e, per questo, interrompe il rapporto con il suo fornitore, deve informare il fornitore, in modo che egli possa aggiornare la sua notifica rimuovendo il DU dalla lista dei suoi clienti.
In alternativa, un DU può utilizzare una sostanza per attività PPROD sotto la propria responsabilità e iniziativa. Poiché un DU non ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 5 e 6 del REACH, di registrare la sostanza, egli non ha l'obbligo di presentare una notifica, ai sensi dell'articolo 9 del REACH, per essere esentato dall'obbligo di registrazione.
Se il rischio per la salute umana e per l'ambiente è controllato in maniera adeguata, in conformità con i requisiti della legislazione per la protezione dei lavoratori e per l'ambiente, il DU non è tenuto a predisporre un CSR DU, anche se le sue condizioni d'uso non sono coperte dalla SDS estesa del suo fornitore o anche se il suo uso è sconsigliato (articolo 37(4)(f)).
In base all'articolo 38(1)(b), il DU deve riferire all'ECHA se utilizza la sostanza registrata per più di 1 tonnellata all'anno per attività PPORD e se si avvale della esenzione di cui all'articolo 37(49(f).

Gli  utilizzatori a valle o i distributori devono verificare lo status di registrazione delle sostanze in quanto tali o contenute in miscele che immettono sul mercato, al fine di essere conformi con gli obblighi stabiliti dall’articolo 5 del REACH i quali prevedono che è possibile immettere sul mercato solo sostanze conformi in materia di registrazione. 
I fabbricanti o gli importatori di una sostanza in quanto tale o contenuta in una miscela sono incoraggiati a comunicare con gli utilizzatori a valle o i distributori della sostanza per quanto riguarda se e da quando intendono registrare la sostanza, per consentire all'UV o al distributore di individuare, se necessario, un fornitore alternativo. Una volta che la sostanza è stata registrata, sussiste un obbligo per il fornitore di comunicare il numero di registrazione a valle della catena di approvvigionamento o nella SDS ai sensi dell'articolo 31 o, se applicabile ai sensi dell'articolo 32 del REACH.

No, soltanto le sostanze elencate nelle rilevanti Appendici (1-6) dell'Allegato XVII sono coperte dalle restrizioni ai punti 28-30. 
Quando le sostanze sono classificate per la prima volta come CMR e incluse in un ATP del Regolamento CLP, la Commissione Europea prepara una bozza di modifica per includere queste sostanze nelle appendici all'Allegato XVII del Regolamento REACH. L'emendamento deve essere poi adottato, ai sensi dell'articolo 68(2) del Regolamento REACH, prima che le nuove sostanze siano coperte dai punti 28-30.

I composti organo-stannici che rientrano nella voce 20 dell’Allegato XVII del REACH devono contenere un legame Carbonio-Stagno. Le sostanze come i sali di Stagno o i composti organo-stannici nei quali lo Stagno è legato ad atomi diversi dal carbonio (per esempio il sale di Sn(II) dell’acido 2-etilesanoico (Numero CAS 301-10-0)) non rientrano nella voce 20 dell’Allegato XVII del REACH.

In conformità al paragrafo 10 dell’Allegato del Regolamento (UE) N. 494/2011/UE che modifica la voce 23 dell’Allegato XVII al REACH relativa al Cadmio, il limite di concentrazione del Cadmio si applica a ciascuna parte metallica dell’articolo di gioielleria. Le parole usate dal legislatore “parti di metallo di articoli di gioielleria o di bigiotteria” implicano che ciascuna parte metallica è rilevante; quindi per determinare se la restrizione si applica al caso specifico, il calcolo della concentrazione deve essere fatto su ciascuna parte metallica.
Se ci sono diversi strati metallici come rivestimento sulla superficie di una parte del gioiello (metallica), questi dovrebbero essere considerati parte integrante della componente metallica e il limite di concentrazione di 0.01% deve essere calcolato sull’intera parte metallica.
Nel caso in cui la parte interna del gioiello non sia di metallo, ma solo il rivestimento è costituito da strati metallici, questo rivestimento è considerato come una parte metallica. Se il gioiello è costituito da parti metalliche diverse, il limite di concentrazione deve essere rispettato per ognuna delle diverse parti metalliche.

I fabbricanti e gli importatori che hanno fabbricato una sostanza in uno degli attuali Stati membri dell'UE almeno una volta dopo il 31 maggio 1992 (15 anni prima dell'entrata in vigore di REACH) e non l'hanno mai immessa sul mercato dell'UE possono beneficiare dello schema phase-in.  Questo vantaggio si applica anche se un produttore prima dell'entrata in vigore di REACH è diventato un importatore dopo di esso.
Per tutti gli altri produttori e importatori che non hanno prodotto la sostanza nell'UE, la sostanza è considerata una sostanza non soggetta a un regime transitorio.

No. Gli inchiostri, i prodotti per la rimozione di adesivi,  e gli agenti sgrassanti non rientrano nell’ambito della restrizione. La restrizione copre la sverniciatura, compresa la rimozione di vernici di fondo e protettive e la rimozione di lacche.