Tutte le F.A.Q.


FAQs - Tutte le F.A.Q.

No, non sussiste alcun obbligo di riportare il numero di registrazione corrispondente alla sostanza presente nella miscela per la quale si è ricevuto il permesso di utilizzare una denominazione chimica alternativa. E’ importante notare che la Sezione 1.1 della SDS deve essere considerata secondo quanto riportato nella nella Guida alla compilazione delle SDS pubblicata da ECHA nel senso che il requisito di pubblicare i numeri di registrazione come identificatore di prodotto è applicabile solo alle SDS per sostanze e non per miscele. Inoltre per le sostanze registrate contenute in miscele, esiste la prescrizione generale nella Sezione 3.2.4 della SDS di includere il numero di registrazione, il numero CE ed altri precisi identificatori chimici per le sostanze registrate. Comunque, se è stato concesso di utilizzare un nome chimico alternativo ai sensi di quanto disposto dall’articolo 15 della Dir. 1999/45/CE o dall’articolo 24 del Reg. CLP per una sostanza registrata contenuta in una miscela, allora dovrà essere inserito nella SDS solo il nome chimico alternativo della sostanza registrata assieme alla sua classificazione corrispondente.

Per le sostanze registrate per le quali è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica (CSR), le informazioni che appaiono nella sezione 1.2 della SDS devono essere in linea con gli usi identificati nellaCSR (nell'ambito REACH, la definizione di uso va oltre la funzione chimica) e lo scenario di esposizione(ES) deve essere allegato alla SDS. Titoli intuitivi per gli scenari di esposizione possono essere riportati nella sezione 1.2. Quando il sistema dei descrittori d'uso è utilizzato nello scenario di esposizione, è consigliabile che, nella sezione 1.2, gli usi della sostanza siano descritti in modo generico pur rimanendo coerente con quelli del sistema dei descrittori d'uso. Non è raccomandabile riportare i codici dei descrittori d'uso nella sezione 1.2  in quanto può portare a  lunghe liste. Possono essere utilizzate le categorie di processo o di prodotto impiegate nel sistema dei descrittori d'uso come indicazione.
Per le sostanze registrate per le quali non è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica (tra 1-10tonnellate / anno), le sostanze non ancora registrate o non soggette a registrazione (ad esempio, sotto di 1 tonnellata / anno o elencate nell'allegato IV o V) e le miscele, devono essere indicati gli usi previsti noti al fornitore, con una breve descrizione di ciò che la sostanza o miscela è destinata a fare, come ad esempio "ritardante di fiamma in fibre tessili", "antiossidante in vernici, cosmetici, detersivi", ecc.

Qualora nella realizzazione della valutazione della sicurezza chimica si sviluppa uno scenario di esposizione ( ES), in base a quanto previsto dall'articolo 14, o 37 ( 4) del regolamento REACH, deve essere allegato alla scheda di dati di sicurezza ( SDS ) lo scenario di esposizione, a condizione che sia rilevante per il cliente.
Ai sensi dell'articolo 31 (9 ), un fornitore dovrà aggiornare le sue schede dati di sicurezza senza indugio , non appena divengano disponibili nuove informazioni che possano incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli. Uno scenario di esposizione è considerato come una nuova informazione per la quale è necessario aggiornare la SDS. La SDS con allegato lo scenario di esposizione derivante da questo aggiornamento deve essere fornita senza indugio a tutti i clienti che cui è stata fornita la particolare sostanza o miscela entro i 12 mesi precedenti. Questa disposizione si applica dall'entrata in vigore del regolamento REACH e indipendentemente dal fatto che le sostanze siano registrate o no.
Se le informazioni in uno scenario di esposizione che diventa disponibile non pregiudica le misure di gestione del rischio e lo scenario non contiene nuove informazioni sui pericoli, l'SDS non deve essere ovviamente aggiornata.

Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento REACH, uno degli obiettivi principali del SIEF è concordare la classificazione e l'etichettatura laddove vi sia una differenza nella classificazione e nell'etichettatura della sostanza tra dichiaranti potenziali.

Tuttavia, se tutti i dichiaranti membri concordano, il dichiarante capofila può includere diverse classificazioni della sostanza nella parte comune del dossier di registrazione, ad es. se diversi profili di impurità portano a classificazioni differenti.
In questo caso, i membri dichiaranti dovrebbero lasciare vuota la sezione pertinente del loro fascicolo per evitare di essere trattati come una opt-out per la classificazione e l'etichettatura della sostanza.

Se i dichiaranti non possono concordare sull'inclusione di tutte le diverse classificazioni della sostanza nella parte comune del dossier di registrazione, uno o più dichiaranti possono decidere di fornire la loro classificazione della sostanza separatamente (compilando la rispettiva sezione nel loro dossier). In tal caso, è richiesta una giustificazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento REACH. Inoltre, nei casi in cui è fornita una classificazione ed etichettatura armonizzata per una sostanza in allegato VI del regolamento CLP, è necessario utilizzare tale classificazione armonizzata.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale "Come preparare i fascicoli di registrazione e PPORD"

Si, può esser utilizzato il formato della SDS.
I fornitori che non devono fornire una SDS possono essere obbligati a fornire certe informazioni in accordo con l’ Articolo 32 del Regolamento REACH o possono fornire una SDS su base volontaria. Per fornire queste informazioni possono utilizzare il format della SDS. In questi casi, è raccomandabile comunicare al fornitore che la SDS è fornita non in base all’ Articolo 31 del REACH, ma per facilitare lo scambio delle informazioni.
Il fornitore di una sostanza o una miscela può anche decidere di fornire informazioni nel formato della SDS anche se non è obbligato a fornire informazioni in accordo con l’art. 31 e 32 del REACH. In questo caso, è raccomandabile comunicare al fornitore che la SDS è fornita non in base all’art. 31 del REACH, e spiegare il motivo per cui è fornita.
Tra le possibili soluzioni è possibile inserire come indicazione nella SDS la frase:
"Per questo prodotto non è richiesta una SDS in accordo con l’Articolo 31 del REACH"

Si, ciò può essere fatto se l’informazione fornita con la SDS soddisfa i requisiti dell’Allegato II del REACH per ognuna delle sostanze o miscele. Tuttavia, questa condizione può essere soddisfatta solamente nei casi di variazioni minori di una sostanza o di una miscela, ad esempio piccoli  cambi di concentrazione di impurità o di componenti, grazie ai quali non cambia il profilo di pericolosità. Una singola SDS non può essere usata per sostanze o miscele totalmente differenti.

Sebbene da un punto di vista legale non è richiesto dall’Allegato II del Regolamento REACH di includere nella sezione 3.2 della SDS  l’indicazione EUH per sostanze in una miscela, sarebbe consigliabile e buona pratica includere queste sostanze, alle quali sono state assegnate proprietà fisiche e per la salute umana così come stabilito nella Part 1 dell’Allegato II e Tabella 1.2 dell’Allegato VII, in cui sono state riportate le frasi di rischio assegnate con la Direttiva 67/548/EEC (per es. EUH 032). Inoltre, sarebbe consigliabile e buona pratica includere queste dichiarazioni EUH nella Sezione 2.1 e 2.2 della SDS. Per altre indicazioni di pericolo EU, è necessario solo includerle nella Sezione 2.2 della SDS.

Nota: la Commissione potrebbe considerare necessario includere disposizioni per indicazioni di pericolo EU relative a ulteriori informazioni relative alla Direttiva 67/458/EEC nel prossimo aggiornamento dell’Allegato II del REACH.

Per gli utilizzatori a valle all’interno della catena di approvvigionamento che devono creare la loro SDS per prodotti acquistati all’interno dello Area Economica Europea (EEA), la principale fonte di informazione dovrebbe essere il fornitore. Usare le  informazioni provenienti dal proprio fornitore assicurerà che tutte le informazione specifiche e dettagliate siano controllate e incluse in modo appropriato.
Inoltre, è possibile utilizzare le informazioni disponibili pubblicamente che non sono limitate da copyright o da qualsiasi altra clausola di riservatezza. Si segnala che, come indicato negli avvisi legali dell’ECHA, la riproduzione o l’ulteriore distribuzione delle informazioni provenienti dai fascicoli di registrazione possono essere soggetti a protezione da copyright e che l’uso di quelle informazioni, senza aver avuto il permesso del proprietario delle informazioni, potrebbe violare i diritti del proprietario stesso.
Inoltre, gli avvisi legali sottolineano che l’Agenzia non può garantire la correttezza delle informazioni presenti nel database e il regolamento REACH non permette all’Agenzia di apportare modifiche ai dati forniti dai proprietari delle rispettive informazioni. Gli avvisi legali dell’ECHA possono essere trovati al seguente link: http://echa.europa.eu/en/legal-notice.
Va notato che, in ogni caso, il fornitore della SDS è responsabile della accuratezza del suo contenuto.

Si. L’obbligo di fare riferimento ad ogni limite di esposizione occupazionale  (OEL) sia nazionale che Europeo non dipende dalla forma fisica o dalla classificazione della miscela, o anche da fatto che la miscela può essere considerata come una miscela speciale. Dove esiste un OEL, per qualsiasi sostanza costituente, questa deve essere indicata nella sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).
Una SDS deve consentire ai lavoratori di determinare se agenti chimici pericolosi sono presenti nel luogo di lavoro e di valutare ogni rischio per salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso. Occorre inoltre tenere in considerazione la possibilità  che un utente può usare la pasta per ulteriori processi lavorativi.

In qualità di utilizzatore a valle occorre seguire i consigli di gestione del rischio e le condizioni di uso indicate nella Scheda Dati di Sicurezza estesa (eSDS), con inclusi anche gli scenari di esposizione, ricevuta dal fornitore. Se pertinenti, occorre inoltrare i consigli agli attori successivi che si trovano a valle della catena di approvvigionamento. Se come utilizzatori a valle si produce una miscela, occorre assicurarsi che la eSDS del preparato comprenda tutte le informazioni importanti ricevute dai fornitori dei componenti individuali. Si fa presente che questo obbligo per gli utilizzatori a valle era presente anche nella precedente legislazione. La novità disposta dal REACH consiste nel ricevere ed inoltrare i consigli di gestione rischio per specifici usi in relazione alle esposizioni della salute umana e l’ambiente. 
Se come utilizzatore a valle si ricevono informazioni dal cliente, al fine di rendere noto un uso, occorre inoltrare tale informazioni al fornitore che si trova a monte della catena di approvvigionamento o assicurarsi che l’uso sia coperto nello scenario di esposizione corrente della miscela ed eventualmente l’utilizzatore a valle può predisporre la propria valutazione della sicurezza chimica (CSA).
Se in qualità di utilizzatore a valle si è a conoscenza di informazioni che mettono in discussione le informazioni di gestione del rischio e pericolo ricevute dal fornitore, occorre comunicare tale informazione al fornitore.
Una panoramica sui possibili obblighi degli utilizzatori a vale sono disponibili nella Guida sugli utilizzatori a valle (capitolo 1.4) disponibile sul sito dell’ECHA:http://echa.europa.eu/regulations/reach/downstream-users