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FAQs - Tutte le F.A.Q.

Per una sostanza o miscela che richiede la scheda di sicurezza (SDS) ai sensi dell'Articolo 31 del regolamento REACH, l'Allegato II del regolamento REACH richiede che il numero di registrazione attribuito ai sensi dell'Articolo 20 sia riportato nelle SDS laddove questo sia disponibile.
L’Articolo 31(9) prevede i casi specifici in cui deve essere fornita immediatamente una SDS aggiornata. La ricezione di un numero di registrazione di per sé non rientra in questi casi.
Tuttavia, siccome l'assegnazione di un numero di registrazione è di grande interesse potenziale per gli utilizzatori a valle della sostanza, può essere raccomandabile inviare ai clienti attuali una SDS aggiornata, o immediatamente oppure con la fornitura successiva della sostanza o di una miscela che la contiene. La SDS deve, naturalmente, essere aggiornata con il  numero (o i numeri) di registrazione per i clienti che stanno per ricevere la sostanza o la miscela per la prima volta. Si noti in particolare che l'ultima frase dell'Articolo 31(9) prevede che "qualsiasi aggiornamento successivo alla registrazione deve contenere il numero di registrazione".
Si noti che sono presenti disposizioni dettagliate nel regolamento (UE) n. 453/2010 che modificano l'allegato II del Regolamento REACH riguardanti il caso in cui la parte del numero di registrazione che si riferisce al singolo dichiarante di una presentazione congiunta (le ultime quattro cifre del numero di registrazione originale completo) può essere omessa da un fornitore che sia un distributore o un utilizzatore a valle.
Analogamente, l’Articolo 32(1)(a) indica che quando i numeri di registrazione devono essere comunicati ai clienti in base all’Articolo 32  (obblighi di comunicazione per le sostanze e le miscele che non richiedono una SDS) allora il numero di registrazione, se disponibile, deve essere fornito.
I casi in cui è richiesto un aggiornamento immediato sono previsti nell’Articolo 32(3). La ricezione di un numero di registrazione di per sé non è prevista tra tali casi. Per analoghi motivi può essere ritenuto auspicabile inviare comunque informazioni aggiornate. Si sottolinea ancora che l’ultima frase dell’articolo 32(3) stabilisce anche che “ qualsiasi aggiornamento successivo alla registrazione deve contenere il numero di registrazione”.
Ulteriori informazioni possono essere trovate nella sezione 6.1.2 -" Fornire ulteriori informazioni ai clienti" nella Guida alla registrazione disponbile nel sito dell'ECHA al seguente indirizzo 
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Le disposizioni presenti negli Articoli 31 e 32 del REACH si applicano a prescindere se le scadenze di registrazioni pertinenti sono ancora in essere o sono già passate.

Non vi è alcun obbligo in base al REACH per i fornitori di sostanze e miscele che corrispondono ai criteri di cui all'Articolo 31, di fornire una SDS ai loro clienti non UE. L'Articolo 31 (1) fa riferimento ai "destinatari della sostanza o miscela". L'Articolo 3 (34), del regolamento REACH definisce un "destinatario di una sostanza o una miscela" come un utilizzatore a valle o un distributore cui viene fornita una sostanza o miscela. Sia gli utilizzatori a valle che i distributori sono, in linea con le loro rispettive definizioni all'Articolo 3 (13) e 3 (14), persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità. L'obbligo di fornire una SDS di cui all'articolo 31 del regolamento REACH, si applica pertanto solo ai destinatari della sostanza o della miscela stabiliti nella UE.
Tuttavia, è da notare che l'obbligo di fornire ai clienti non UE, nel contesto dell’attività di esportazione, una SDS conforme al REACH può sorgere ai sensi di altre legislazioni. Ad esempio, l'Articolo 16 (3) del regolamento (CE) N. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, che dà attuazione alla convenzione di Rotterdam all'interno dell'Unione europea, impone alle imprese che esportano determinate sostanze chimiche pericolose nell'ambito del suddetto regolamento di fornire una SDS conforme al REACH quando esse sono esportate al di fuori dell'UE.

Sì, dovrebbero. Secondo l'articolo 31 (5) del Regolamento REACH, la SDS deve essere redatta nellla lingua ufficiale degli Stati Membri in cui la sostanza o miscela è messa sul mercato, a meno che gli Stati Membri dispongano diversamente.
Pertanto, i nomi delle sostanze attualmente elencati solo in inglese nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento CLP o nell'Inventario C&L devono essere tradotti nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato a meno che lo Stato membro o gli Stati Membri non dispongano diversamente.
L'ECHA prevede di mettere a disposizione del pubblico le denominazioni chimiche delle voci all'allegato VI tradotte nelle diverse lingue degli Stati Membri in una versione successiva dell'Inventario C&L.

No. Per quanto riguarda la sezione 2 della SDS possono essere utilizzati o il testo completo delle classi di pericolo o la classe di pericolo e il/i codice/i categoria. Se viene utilizzato il testo completo, questo deve essere nella lingua della SDS. Se vengono utilizzati la classe di pericolo e codice di categoria, è importante notare che le abbreviazioni indicate per ciascuna classe di pericolo sono in realtà codici che non possono essere tradotti. I codici devono quindi rimanere come sono riportati negli allegati VI e VII del regolamento CLP. Se sono utilizzati codici, altre abbreviazioni e acronimi, è necessario inserire nella sezione 16 della SDS il loro testo completo e e la spiegazione, nella lingua della SDS.
Per le miscele i codici così come indicati negli allegati VI e VII del CLP possono essere utilizzati nella sezione 3.2.3 della SDS. Anche in questo caso, la sezione 16 deve contenere il testo integrale.

No, produttori e importatori non hanno l'obbligo di informare gli utilizzatori a valle che hanno effettuato una notifica all'Inventario C&L. Inoltre, non vi è alcuna necessità per gli utilizzatori a valle di ottenere la conferma dai propri fornitori che le sostanze sono state notificate all'Inventario C&L per continuare ad utilizzare le sostanze nei propri prodotti.
Come per il numero di pre-registrazione REACH, il numero di notifica all'Inventario è per un utilizzo interno per produttori e importatori come ricevuta dell'avvenuta notifica e non è necessario comunicarlo ai ai DU/distributori.
Un numero di notifica non può essere considerato come numero identificativo ai sensi dell'art. 18 del Regolamento CLP e non corrisponde al numero di riferimento pubblicato nell'inventario della C&L.

Alle sostanze pre-registrate, o per le quali è stata effettuata una richiesta (inquiry) o notificate all’Inventario C&L con il solo N. CAS o senza alcun identificatore numerico viene automaticamente assegnato un list number. A differenza delle voci EINECS, ELINCS e NLP, i list numbers ed i list inventory non sono assegnati seguendo criteri legali e per questo non vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Pertanto, i list numbers non hanno lo stesso significato dei numeri CE. Hanno soltanto lo stesso formato numerico dei N. CE. E’ molto importante ricordare che non è mai stata effettuata una valutazione di correttezza e di validità tra i list numbers e le sostanze a loro connesse.

Si consiglia quindi le aziende di non utilizzare tali codici nella documentazione prodotta a supporto di una sostanza.

Tuttavia se un fornitore decidesse di includere un list number in una Scheda di Sicurezza dovrà chiaramente specificare che non si tratta di numero CE e che è privo di alcun significato legale.

Secondo quanto previsto dai punti 1.1 e 3.2.4 dell’Allegato II al REACH (come modificato dal Reg. 830/2015) i distributori/formulatori possono troncare il numero di registrazione (omettere le ultime 4 cifre) dei loro fornitori nella Scheda di Sicurezza.
Per una data sostanza, per la quale la registrazione è stata effettuata in modalità congiunta (Joint submission) la prima parte del n. di registrazione è la stessa. Pertanto, nella SDS bisognerà includere solo il il n. di registrazione privo delle ultime 4 cifre.
Mentre se un registrante non ha effettuato la registrazione in modalità congiunta, allora il numero di registrazione sarà diverso. In questo caso nella SDS dovranno essere riportati tutti i pertinenti numeri di registrazione (sempre troncati).

In questo caso, i fabbricanti hanno la necessità di citare nella SDS il loro numero di registrazione completo (le ultime 4 cifre devono essere visibili) in quanto al fabbricante non è permesso di troncarlo. Comunque, essendo essi allo stesso tempo anche un distributore della stessa sostanza fabbricata da altri, potrebbero indicare anche il numero di registrazione troncato dei loro fornitori se la prima parte differisce dalla prima parte del proprio numero di registrazione. Questo potrebbe verificarsi qualora uno dei fornitori o il fabbricante stesso non abbia registrato in modalità congiunta (Joint Submission).

Si, si applica. Interrompendo la fornitura di una sostanza o di una miscela non esenta un fornitore dal suo obbligo di essere conforme con quanto previsto dal REACH o di trasmettere informazioni aggiornate lungo la catena di approvvigionamento. Pertanto, una SDS aggiornata con nuove informazioni che potrebbero influenzare le misure di gestione del rischio, o con nuove informazioni sui pericoli, o con informazioni circa i processi di autorizzazione o restrizione, dovrebbe essere trasmessa dal fornitore a tutti i destinatari ai quali la sostanza o la miscela è stata fornita entro i precedenti 12 mesi. Così, una SDS aggiornata dovrebbe essere fornita senza ritardo da quel fornitore. Questo obbligo dovrebbe essere interpretato come un obbligo a fornire realmente la SDS su carta o in formato elettronico

Le sostanze incluse nell’Allegato IV e le sostanze coperte dall’Allegato V sono esentate dalla registrazione (REACH art. 2.7.a e b). L’Allegato IV elenca le sostanze per le quali sono disponibili sufficienti informazioni per considerarle presentare un rischio minimo per la salute umana e l’ambiente. L’Allegato V invece copre 13 categorie di sostanze per le quali la registrazione risulta non necessaria o inappropriata, se le condizioni in esso descritte sono soddisfatte. Le sostanze recuperate che soddisfano le condizioni previste dall’articolo 2.7.d del REACH sono anch’esse esentate dalla registrazione. Un operatore che effettua il recupero il quale è in grado di stabilire l’uguaglianza chimica di una sostanza con una già registrata e che è in possesso delle informazioni in conformità a quanto stabilito dagli Art. 31 e 32 del REACH è esentato dalla registrazione di quella sostanza.
I fabbricanti o gli importatori che ricadono in una delle esenzioni sopra descritte non devono presentare un dossier di registrazione. In tali casi, il fabbricante o l’importatore non riceverà il numero di registrazione e di conseguenza non sarà in grado di comunicare tale informazione nella catena di approvvigionamento. Al fine di evitare confusione si consiglia, nella sezione 4.1 della Guida alla compilazione delle Schede di Sicurezza di fornire una spiegazione del perché per tali sostanze non esiste un numero di registrazione.
Le imprese che vogliono beneficiare di tali esenzioni devono valutare se le loro sostanze rientrano in tali esenzioni. Esse devono anche fornire alle autorità (su richiesta) le pertinenti informazioni che attestino che le loro sostanze soddisfano le condizioni per l’esenzione.
Ulteriori informazioni possono essere trovate nella scheda informativa che fornisce le principali informazioni per i destinatari di sostanze coperte dall’articolo 2.7 del REACH, il quale riguarda le informazioni che ci si aspetta di avere dal fornitore.
La suddetta scheda informativa è disponibile al seguente link:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13655/reach_factsheet_on_communication_obligation_en.pdf