Tutte le F.A.Q.
Per i fabbricanti di Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) non sono previsti obblighi diretti ai sensi del Regolamento REACH. La conformità agli obblighi REACH spetta all'importatore che opera nel SEE.
Le aziende non appartenenti al SEE che esportano nel SEE sostanze hanno la possibilità (ma non l'obbligo) di nominare un "rappresentante esclusivo" per adempiere agli obblighi degli importatori.
Maggiori indicazioni concernenti i rappresentanti esclusivi sono reperibili:
- nella sezione 4 delle FAQ,
- nella Guida sulla Registrazione (Sezione 2.1.2.5 - Rappresentante esclusivo di un "fabbricante non appartenente all’UE),
- nella pagina web del REACH dedicata alle informazioni per le aziende non-EU: https://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form/enquiry-on-reach-from-non-eu-countries
In taluni casi gli importatori di articoli devono registrare o notificare sostanze presenti in articoli all’ECHA (cfr. Art. 7 del Regolamento REACH); tali obblighi sono in genere gli stessi dei fabbricanti di articoli. Quando si immette un articolo nel mercato dello Spazio Economico Europeo, gli importatori di articoli dovrebbero anche comunicare al cliente l’informazione sulle sostanze presenti nei loro articoli.
Al fine di stabilire se si applicano obblighi di registrazione, notifica o comunicazione, ogni importatore di articoli dovrebbe seguire innanzitutto quanto indicato nella Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli
No. L’importatore è la persona fisica o legale stabilita nel territorio comunitario responsabile per l’importazione, cioè dell’introduzione fisica (delle merci) nel territorio doganale della Comunità (Articolo 3(10) del REACH.
La responsabilità dell’importazione dipende da diversi fattori, quali il soggetto che fa l’ordine, che paga, che sbriga le formalità doganali o le prescelte "INCOTERMS", ma queste cose potrebbero non essere decisive di per sé. In molti casi il ricevente ultimo dei beni (il consegnatario) sarà anche la stessa entità legale che è responsabile dell’importazione. Tuttavia non è sempre così.
Se ad esempio l’impresa A (stabilita in un paese del SEE) ordina beni dall’impresa B (stabilita in un altro paese del SEE) che agisce da distributore, l’impresa A non sarà probabilmente a conoscenza dell’origine della merce. L’Impresa B potrebbe scegliere di ordinare le merci sia da un fabbricante del SEE o extra-SEE. Nel caso in cui l’impresa B dovesse scegliere di ordinare da un fabbricante extra-SEE (impresa C) le merci potrebbero essere spedite direttamente dall’impresa C all’impresa A al fine di risparmiare sui costi di trasporto. In questo caso l’impresa A sarà indicata come “consegnataria” nel modulo DAU e la gestione delle pratiche doganali avverrà nel paese in cui è stabilità l’impresa A. Il pagamento della merce, in ogni caso, viene pattuito tra l’impresa A e B.
L'impresa B deve essere considerata l’entità legale responsabile dell'immissione fisica delle merci nel territorio del SEE, ovvero l'importatore. L’impresa A è un utilizzatore a valle. L’obbligo di registrazione ricadrà di conseguenza sull’impresa B.
L’Impresa A, a sua volta, dovrà essere in grado di dimostrare attraverso la pertinente documentazione da esibire in caso di controllo alle autorità di vigilanza che è un utilizzatore a valle, ad esempio dimostrando che l’ordine è stato effettuato all’impresa B.
Inoltre, è necessario sottolineare che nell’interpretazione del termine “importatore” ai sensi del Regolamento REACH non è possibile ricadere nell’ambito del Codice della Comunità Doganale (Regolamento (CE) n. 2913/92), modificato dal Regolamento (EU) 952/2013.
In base all'Articolo 8 (1) del Regolamento REACH una persona fisica o giuridica stabilita fuori dalla Comunità europea che produca sostanze (da utilizzarsi in quanto tali, all'interno di preparati e/o per la produzione di articoli), che formuli miscele o produca articoli fuori dalla UE, può nominare un rappresentante esclusivo con base nella UE, che esegua la registrazione richiesta delle sue sostanze che vengono importate nella Comunità (in quanto tali, in preparati e/o articoli). I Distributori non sono menzionati all’art. 8 (1) del Regolamento e per questo non possono nominare un rappresentante esclusivo.
Il riferimento alla Comunità europea comprende sia gli Stati membri UE che quelli appartenenti all’EFTA che hanno aderito all’European Economic Area. Nell’accordo sono inclusi Islanda, Liechtestein e Norvegia.
Il rappresentante esclusivo dovrà adempiere agli obblighi di registrazione degli importatori (Titolo II di REACH) e a tutti gli altri obblighi degli importatori previsti dal Regolamento REACH.
Maggiori informazioni sulla rappresentanza esclusiva sono fornite nella Guida sulla Registrazione (Sezione 2.1.2.5 – Rappresentante esclusivo di un "fabbricante non appartenente all’UE").
Una società non appartenente allo Spazio Economico Europeo (SEE) (che possa nominare un rappresentante esclusivo, cfr. FAQ ID n. 15) ha la facoltà, previo accordo reciproco, di nominare una persona fisica o giuridica con sede nel SEE, che agisca in veste di suo rappresentante esclusivo. In base all'Articolo 8(2) del Regolamento REACH il suddetto rappresentante dovrà assolvere a tutti gli obblighi degli importatori previsti dal Regolamento REACH.
Pertanto il rappresentante esclusivo deve conoscere a sufficienza come si trattano praticamente le sostanze e le informazioni ad esse correlate. Maggiori informazioni sul rappresentante esclusivo sono inoltre fornite nella sezione 2.1.2.5 della Guida alla Registrazione.
Non vi sono requisiti o criteri specifici per quanto riguarda l'“esperienza sufficiente nella manipolazione pratica delle sostanze, nonché le informazioni ad esse connesse", al di là di quanto prescritto nell'articolo 8 (2) del Regolamento REACH.
Il fatto di diventare rappresentante esclusivo implica un accordo reciproco tra “fabbricante non UE” e la persona fisica o giuridica con base nella Comunità europea, che viene nominato rappresentante esclusivo.
Il “fabbricante non UE” deve inviare una lettera di conferma della nomina al proprio rappresentante esclusivo che deve conservarne copia in caso di ispezioni da parte dell’autorità di vigilanza del proprio Stato membro. Tale lettera non deve essere trasmessa all’ECHA. Tuttavia, nel compilare il fascicolo di registrazione su IUCLID6, si suggerisce al rappresentante esclusivo di allegare tale lettera di nomina nel fascicolo di registrazione nel campo “Nomina ufficiale da parte di un fabbricante non UE”, in sezione 1.7. Maggiori informazioni sugli obblighi del rappresentante esclusivo sono fornite nella sezione 2.1.2.5 della Guida alla Registrazione.
Inoltre il “fabbricante non UE” comunicherà all’importatore/i appartenente/i alla stessa catena di approvvigionamento la nomina del rappresentante esclusivo, nel rispetto dell'Articolo 8(3) del Regolamento REACH. Questi importatori saranno considerati utilizzatori a valle.
Sì, un rappresentante esclusivo può rappresentare una o più aziende non appartenenti al SEE che producono sostanze, formulano preparati o producono articoli che vengono esportati all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), anche per la stessa sostanza. Maggiori informazioni sugli obblighi del rappresentante esclusivo sono fornite nella sezione 2.1.2.5 della Guida alla Registrazione.
L’importatore o il rappresentante unico è responsabile per la presentazione di un dossier di registrazione o di una pre-registrazione per poter usufruire dell’agevolazione del regime transitorio per le sostanze phase-in. Al fine di agevolare questi soggetti nell’ambito di REACH, il “fabbricante extra UE” potrebbe desiderare di metterli a conoscenza dei requisiti di informazione di cui al REACH ed iniziare a raccogliere le informazioni pertinenti.
Ciò può includere il corretto numero di identificazione (CAS o EINECS/ELINCS/NLP), la denominazione della sostanza ed informazioni sulla composizione. Tutto ciò è spiegato con maggiori dettagli nella Guida all’identificazione e denominazione delle sostanze nel REACH .
Il “fabbricante extra UE” può anche aiutare nel fornire tutte le informazioni disponibili riguardanti le proprietà intrinseche delle sostanze (si vedano gli allegati VII e XI del REACH). Comunque, queste misure di supporto del “fabbricante extra UE”non possono sollevare il rappresentante esclusivo o l’importatore dai loro obblighi derivanti dal REACH.
Maggiori informazioni per i “fabbricanti extra UE” sono disponibili al link: http://echa.europa.eu/it/contact/helpdesk-contact-form/enquiry-on-reach-from-non-eu-countries
Un rappresentante esclusivo deve essere in grado di documentare chi egli sta rappresentando (cioè, il nome dei produttori extra –europei deve essere inserito nella sezione 1.7 di IUCLID) e si consiglia di allegare, nella sezione 1.7 di IUCLID, un documento da parte del "produttore non-comunitario" che lo nomini suo rappresentante esclusivo. Non è obbligatorio mettere questo tipo di informazione nel dossier di registrazione, ma è necessario che sia presentato alle autorità di controllo in caso di richiesta.
Si consiglia, inoltre, ai rappresentati esclusivi di inserire una “lista degli importatori” nella sezione 1.7 di IUCLID.