Chiariti i tempi per l'aggiornamento dei fascicolo di registrazione (Reg. 2020/1435)

Pubblicato il 9 ottobre 2020 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1435 relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti in merito all'aggiornamento dei fascicoli di registrazione.

E' stato finalmente chiarito il significato di "senza indebito ritardo" e in particolare:

  • Si applica un termine di 3 mesi per gli aggiornamenti amministrativi, come una modifica dello stato o dell'identità di un registrante
  • Un termine di 6, 9 o 12 mesi si applica per aggiornamenti più complessi, ad esempio cambiamenti di classificazione ed etichettatura di una sostanza, oppure modifiche nella relazione sulla sicurezza chimica
  • Quando sussistono diverse ragioni per l'aggiornamento, è possibile aggiornare una volta sola e si applica la scadenza più lunga
  • Un termine di 3 mesi si applica alla cessazione dell'attività di produzione o importazione.

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