Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca gestisce il FIRST, il fondo di investimento per la ricerca scientifica e tecnologica, finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale che potrebbero riguardare argomenti orizzontali, come la sostituzione di sostanze chimiche. I bandi vengono lanciati periodicamente.
 
Maggiori informazioni:
 
Il Ministero della salute, in qualità di autorità competente REACH, gestisce finanziamenti funzionali volti a sostenere l'attuazione di REACH in Italia, compresa la promozione della sostituzione delle SVHC. Su base annuale, il Ministero della salute può finanziare un'istituzione pubblica che propone progetti di ricerca con un obiettivo specifico
 
Maggiori informazioni: 
 

In attuazione del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 19 giugno 2013, le università italiane potranno attivare la "Scuola di Specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico", secondo i requisiti imposti dal decreto stesso.

Al momento sono attive le seguenti Scuole di Specializzazione:

Sapienza Università di Roma: Valutazione e gestione del rischio chimico

Università degli Studi di Padova: Scuola di specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico

Università di Napoli: Scuola di specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico

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Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I diritti degli interessati

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento (articolo 7 del dlgs. 196/2003).

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste vanno rivolte al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI, Divisione III - Economia circolare e politiche per lo sviluppo ecosostenibile, Helpdesk REACH, via Molise, 2 00187 Roma, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   

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L'ECHA Term predisposto dall'ECHA fornisce una descrizione completa, nonché la loro traduzione nelle 23 lingue comunitarie, di tutti i termini/acronimi utili in ambito REACH, CLP e Regolamento (UE)n. 528 del 2012 (Biocidi).

Di seguito si forniscono alcuni dei suddetti termini, in particolare le definizioni di cui all'Art 3 del regolamento REACH: 

sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;
preparato: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica;
produttore di un articolo: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all'interno della Comunità;
polimero: una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche. Tali molecole devono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche. Un polimero comprende:
una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almeno un'altra unità monomerica o altro reagente;
meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare. Nel contesto di questa definizione, per «unità monomerica» s'intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero;
monomero: una sostanza in grado di formare legami covalenti con una sequenza di molecole aggiuntive, uguali o diverse, nelle condizioni della pertinente reazione di formazione del polimero utilizzata per quel particolare processo;
dichiarante: il fabbricante o l'importatore di una sostanza, o il produttore o l'importatore di un articolo che presenta una registrazione per una sostanza;
fabbricazione: la produzione o l'estrazione di sostanze allo stato naturale;
fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità;
importazione: l'introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità;
importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione;
immissione sul mercato: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato;
utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un reimportatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), è considerato un utilizzatore a valle;
distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi;
sostanza intermedia: una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza (in seguito denominata «sintesi»):
sostanza intermedia non isolata, una sostanza intermedia che durante la sintesi non è intenzionalmente rimossa (tranne che per il prelievo di campioni) dalle apparecchiature in cui la sintesi ha luogo. Tali apparecchiature comprendono il recipiente di reazione con i suoi accessori e le apparecchiature attraverso cui la o le sostanze passano durante un processo a flusso continuo o a lotti, nonché le tubazioni mediante cui la o le sostanze sono trasferite da un recipiente ad un altro in cui si produce la fase successiva della reazione; non comprendono invece il serbatoio o altri recipienti in cui la o le sostanze sono conservate dopo essere state fabbricate;
sostanza intermedia isolata in sito, una sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e nel caso in cui la fabbricazione della sostanza intermedia e la sintesi di una o più altre sostanze derivate da essa avvengono nello stesso sito, gestito da una o più persone giuridiche;
sostanza intermedia isolata trasportata, una sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e che è trasportata tra altri siti o fornita ad altri siti;
sito: un luogo unico in cui, qualora vi siano più fabbricanti di una o più sostanze, talune infrastrutture e attrezzature sono comuni;
attori della catena d'approvvigionamento: tutti i fabbricanti e/o importatori e/o utilizzatori a valle in una catena d'approvvigionamento;
Agenzia: l'Agenzia europea per le sostanze chimiche quale istituita dal presente Regolamento;
autorità competente: la o le autorità o gli organismi istituiti dagli Stati membri per adempiere agli obblighi risultanti dall'applicazione del presente Regolamento;
sostanza notificata: una sostanza per la quale è stata presentata una notifica e che potrebbe essere immessa sul mercato a norma della direttiva 67/548/CEE;
attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi: qualsiasi attività scientifica connessa allo sviluppo di un prodotto o all'ulteriore sviluppo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di preparati o articoli, nel corso della quale si utilizzano impianti pilota o produzioni sperimentali per mettere a punto il processo di produzione e/o sperimentare i campi d'applicazione della sostanza;
ricerca e sviluppo scientifici: qualsiasi sperimentazione scientifica, analisi o ricerca chimica eseguita in condizioni controllate su quantitativi inferiori a 1 tonnellata all'anno;
uso: ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione;
uso proprio del dichiarante: un uso industriale o professionale da parte del dichiarante;
uso identificato: l'uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o l'uso di un preparato, previsto da un attore della catena d'approvvigionamento, compreso l'uso proprio, o che gli è notificato per iscritto da un utilizzatore immediatamente a valle;
rapporto completo di studio: una descrizione esauriente e generale delle attività svolte per generare le informazioni. Esso comprende l'articolo scientifico completo apparso nelle pertinenti pubblicazioni con la descrizione dello studio effettuato o il rapporto completo elaborato dall'organismo verificatore con la descrizione dello studio effettuato;
sommario esauriente di studio: una sintesi dettagliata degli obiettivi, dei metodi, dei risultati e delle conclusioni di un rapporto completo di studio, che fornisca informazioni sufficienti a consentire una valutazione indipendente dello studio stesso, in modo da ridurre al minimo la necessità di consultare il rapporto completo di studio;
sommario di studio: una sintesi degli obiettivi, dei metodi, dei risultati e delle conclusioni di un rapporto completo di studio, che fornisca informazioni sufficienti per valutare la pertinenza dello studio stesso;
all'anno: per anno solare, salvo diversa indicazione. Per le sostanze soggette a un regime transitorio che sono state importate o fabbricate per almeno tre anni consecutivi, i quantitativi annuali si calcolano sulla base dei volumi medi di produzione o di importazione dei tre anni solari precedenti;
restrizione: qualsiasi condizione o divieto riguardante la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato;
fornitore di una sostanza o di un preparato: ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o un preparato;
fornitore di un articolo: ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato;
destinatario di una sostanza o di un preparato: un utilizzatore a valle o un distributore a cui viene fornita una sostanza o un preparato;
destinatario di un articolo: un utilizzatore industriale o professionale o un distributore cui viene fornito un articolo, esclusi i consumatori;
PMI: piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese ;
scenario d'esposizione: l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione possono coprire un processo o un uso specifico o più processi o usi specifici, se del caso;
categoria d'uso e d'esposizione: uno scenario d'esposizione che copre una vasta gamma di processi o usi, in cui i processi o gli usi sono comunicati quanto meno in termini di breve descrizione generale dell'uso;
sostanza presente in natura: una sostanza presente in natura in quanto tale, non lavorata o lavorata esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per riscaldamento unicamente per eliminare l'acqua, o estratta dall'aria con qualsiasi mezzo;
sostanza non modificata chimicamente: una sostanza la cui struttura chimica rimane immutata, anche se è stata soggetta ad un processo o trattamento chimico o trasformazione mineralogica fisica, ad esempio al fine di rimuovere le impurezze;
lega: un materiale metallico, omogeneo su scala macroscopica, composto da due o più elementi combinati in modo tale da non poter essere facilmente separati con processi meccanici.

Attraverso questa pagina è possibile accedere al servizio di inoltro dei quesiti relativi all'applicazione del Regolamento REACH e al supporto per la procedura di Scaling.

 

Per inviare quesiti collegarsi alla pagina Invia un quesito

Per tutte le altre comunicazioni scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

To send a question use page Invia un quesito.

For all other communications, please send an email to Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

L’Helpdesk nazionale REACH è collocato presso:

 Ministero delle Imprese e del Made in italy

Via Molise 2

00187 Roma

 

Come arrivare

Dall’aeroporto Leonardo da Vinci:
prendere il treno Leonardo Express per la stazione ferroviaria di Roma Termini.

Dalla stazione Roma Termini:
prendere la metro Linea A, direzione Battistini, fino alla fermata di Barberini.

 

Per eventuali reclami  scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. compilando il presente modulo:



Il responsabile per i reclami è il dirigente della Div. III “ Economia Circolare e politiche per lo sviluppo ecosostenibile"della Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese, Dott.ssa Barbara Clementi (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

L’Helpdesk nazionale REACH è costituito in attuazione dell’art. 124 del Regolamento REACH (CE) n.1907/2006, il quale prevede che i singoli Stati membri  si dotino di “Servizi nazionali di assistenza tecnica per comunicare ai fabbricanti, agli importatori, agli utilizzatori a valle ed a qualsiasi altra parte interessata informazioni sugli obblighi e sulle responsabilità rispettivi che competono loro in particolare in relazione alla registrazione delle sostanze a norma dell’art. 12, paragrafo 1”.

In Italia, l’Helpdesk nazionale REACH è stato individuato nel Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese (Decreto interministeriale 22 novembre 2007). In particolare le attività di supporto alle imprese per quanto attiene al Regolamento REACH sono di competenza della Divisione III - Economia circolare e politiche per lo sviluppo ecosostenibile (Dirigente Dott.ssa Barbara Clementi).

L'Helpdesk:

•   mette a disposizione delle imprese italiane informazioni regolarmente aggiornate sull'applicazione del Regolamento REACH e supporto alla comprensione dei documenti di orientamento ufficiali dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA)

•  offre una serie di strumenti, alcuni da esso progettati (Navigator autorizzazione, elaborazione dello scaling, etc), per agevolare le imprese negli adempimenti

•  risponde ai quesiti posti direttamente dalle imprese per ottenere specifici chiarimenti in merito agli obblighi del regolamento

•  promuove attività di formazione e informazione per le imprese sulle tematiche di maggiore interesse (seminari, conferenze, webinar, etc).

Il servizio pubblico svolto dall’Helpdesk nazionale è totalmente gratuito. Esso non si sostituisce al ruolo pro-attivo richiesto all’industria nel controllo e nella gestione dei rischi delle sostanze chimiche, e non intende neppure sovrapporsi all’offerta di servizi privati di consulenza. Il suo scopo è, piuttosto, quello di fornire informazioni attendibili e armonizzate sul territorio comunitario circa la corretta applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento. L’uniformità delle risposte ai quesiti delle imprese è assicurata dal coordinamento esistente tra tutti gli Helpdesk nazionali REACH (e CLP) degli Stati membri, inclusi quelli dell’Islanda, di Liechtenstein e Norvegia che, insieme all’ECHA e alla Commissione europea (osservatore), si riuniscono regolarmente nell’HelpNet.

Dal 2007 l’Helpdesk REACH ha risposto a circa 8.000 quesiti, la gran parte posti da piccole e medie imprese nazionali. Le risposte ai quesiti sono fornite nel più breve tempo possibile (entro 15 giorni). Quesiti più complessi per i quali è necessaria la consultazione dell’HelpNet possono richiedere tempi più lunghi.
Dal 2008 l’Helpdesk nazionale REACH si avvale della collaborazione tecnica dell’ENEA.

E’ importante precisare che le risposte ai quesiti formulate dall’Helpdesk REACH sono elaborate in ottemperanza ai compiti di assistenza alle imprese affidati dal regolamento REACH ai singoli helpdesk nazionali. Non costituiscono un'interpretazione legale autentica della normativa. Le imprese rimangono sempre le sole responsabili delle decisioni assunte e delle azioni intraprese nell’assolvimento degli obblighi previsti dal regolamento. L’Helpdesk REACH, inoltre, non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza e completezza del contenuto delle risposte fornite.