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L'Helpdesk nazionale REACH istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI organizza momenti di formazione specifica avvalendosi della collaborazione di esperti sull'attuazione del Regolamento REACH e sull'analisi socio-economica. Svolge anche il ruolo di divulgazione delle informazioni relative alle attività di formazione sul Regolamento REACH realizzate in Italia.
Le principali attività di formazione svolte sono:
A) Corso di alta formazione "L'analisi socio-economica nel regolamento REACH" 2017 realizzato dal MiSE in collaborazione con ENEA nel corso del 2017, con l’obiettivo di sviluppare le competenze necessarie per l’analisi sugli aspetti socio-economici connessi alle domande di autorizzazione e alle proposte di restrizione.
B) Scuola di specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico realizzata dalle università italiane in attuazione del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 19 giugno 2013
C) Master REACH di II livello organizzati da alcune università nel rispetto delle Linee Guida descritte nel Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 16 giugno 2010
Le imprese che hanno bisogno di assistenza per gli adempimenti richiesti dal regolamento REACH possono avvalersi di una delle seguenti modalità:
1. consultare le informazioni di carattere generale disponibili sul sito dell’ Helpdesk nazionale e sul sito dell’ECHA
2. consultare le F.A.Q. dell'ECHA in lingua italiana presenti sul sito dell’Helpdesk nazionale e le Q&A in inglese sul sito dell’ECHA
3. consultare il più vicino Sportello Informativo Territoriale (SIT REACH) per un’assistenza di primo livello
4. qualora si necessiti di un supporto più complesso, inviare un quesito all'Helpdesk nazionale REACH attraverso la funzione Invia un quesito
5. contattare l'Helpdesk ECHA se si tratta di questioni riguardanti l’utilizzo degli strumenti informatici dell'ECHA (REACH-IT, IUCLID, etc.) o laddove si desideri richiedere un chiarimento ulteriore a quello già fornito dall’Helpdesk nazionale
6. avvalersi dell'aiuto di un consulente. Al fine di una corretta scelta, possono essere utili gli orientamenti elaborati congiuntamente dall'ECHA, dalla Commissione Europea e dall'industria.
Sono coinvolti negli obblighi REACH i produttori e importatori di sostanze in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, gli utilizzatori a valle di sostanze nonché produttori e importatori di articoli che operano nello Spazio Economico Europeo, SEE (Unione Europea + Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Vediamo nel dettaglio gli obblighi per tutti i soggetti coinvolti.
La procedura di autorizzazione rappresenta una delle maggiori innovazioni legislative introdotte dal REACH. E’ dedicata alle sostanze definite “estremamente preoccupanti” (Substances of Very High Concern - SVHC), che presentano le seguenti caratteristiche di pericolo:
- sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR) di categoria 1A o 1B ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 della Commissione (Reg. CLP)
- sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in conformità ai criteri previsti dall'Allegato XIII del REACH
- sostanze identificate singolarmente, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi che diano adito ad un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB.
Il processo autorizzativo inizia con l’identificazione della sostanza come SVHC e il suo inserimento nella Lista delle sostanze candidate all’autorizzazione (cd. Candidate list) e si conclude con l’eventuale ingresso nell’ Allegato XIV al Regolamento REACH.
Per ciascuna sostanza inclusa nell’Allegato XIV è indicata la data (cd. sunset date) oltre la quale i fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle non potranno più immetterla sul mercato, né utilizzarla in assenza di autorizzazione. La richiesta di autorizzazione dovrebbe essere presentata preferibilmente entro la cd. application date prevista per quella sostanza, ciò che consente di proseguirne l'utilizzo in attesa dell'eventuale rilascio o diniego dell'autorizzazione.
Le restrizioni sono finalizzate a proteggere la salute umana e l’ambiente da rischi inaccettabili posti dalle sostanze chimiche. Le restrizioni sono di norma utilizzate per limitare o vietare la produzione, immissione sul mercato (inclusa l’importazione) o utilizzo di una sostanza, ma possono imporre qualsiasi condizione pertinente quali, ad esempio misure tecniche o particolari etichette.
Una restrizione può riguardare una sostanza in quanto tale o in quanto componente di miscele o presente in articoli, ivi incluse sostanze non soggette a obbligo di registrazione quali, ad esempio, sostanze prodotte o importate in quantitativi inferiori a 1 tonnellata all’anno o alcuni polimeri.
Il Regolamento REACH prevede che i fabbricanti o gli importatori di una sostanza in quanto tale, o contenuta in miscela o in articoli e destinata ad essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, se in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, siano tenuti ad acquisire i dati sulle proprietà e gli usi delle sostanze che producono o importano, presentando all’ECHA un fascicolo di registrazione sulla base delle indicazioni generali di cui agli articoli 10, 12 e 14 del Regolamento, e a provvedere al pagamento della relativa tariffa.
Le sostanze chimiche già regolamentate da altre normative, ad esempio medicinali o sostanze radioattive, sono parzialmente o totalmente esenti dagli obblighi del regolamento REACH.
Il 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che, attraverso un unico testo normativo, sostituisce buona parte della legislazione comunitaria precedentemente in vigore in materia di sostanze chimiche e introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione.
Versione consolidata non ufficiale del testo del Regolamento REACH (aggiornata al 17.12.2022)
Regolamento UE) 477/2022 della Commissione del 24 marzo 2022 che modifica gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2021 della Commissione del 31 maggio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le domande di autorizzazione e le relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata e recante modifica del regolamento (CE) n. 340/2008
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1435/2020 della Commissione del 9 ottobre 2020 relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) in particolare per quanto gli riguarda gli obblighi di aggiornamento dei fascicoli di registrazione.
Cos’è il REACH?
Il Regolamento (CE) n.1907/2006, cosiddetto REACH, è una normativa integrata per la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, aspirando al contempo a mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea.
Attraverso il REACH sarà possibile ottenere maggiori e più complete informazioni su: