Ruoli e responsabilità

Sono coinvolti negli obblighi REACH i produttori e importatori di sostanze in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, gli utilizzatori a valle di sostanze nonché produttori e importatori di articoli che operano nello Spazio Economico Europeo, SEE (Unione Europea + Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Vediamo nel dettaglio gli obblighi per tutti i soggetti coinvolti.

Produttori di sostanze

  • Registrare le sostanze prodotte in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno prima di iniziare la fabbricazione o l’importazione
  • Valutare la sicurezza chimica per ogni sostanza prodotta in quantità a partire da 10 tonnellate/anno, e documentare i risultati della valutazione nella  relazione sulla sicurezza chimica
  • Comunicare le informazioni sulla sicurezza della sostanza lungo la  catena di approvvigionamento fornendo una Scheda dati di sicurezza (SDS) per le sostanze pericolose (art. 31 e Allegato II)
  • Verificare se una sostanza è inclusa nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) o nell'elenco di quelle soggette a restrizione (Allegato XVII). In caso positivo, conformarsi agli obblighi previsti.

Importatori di sostanze in quanto tali e/o miscele

  • Verificare se il produttore extraeuropeo ha nominato un rappresentante esclusivo che adempia gli obblighi previsti per gli importatori di sostanze, miscele e/o articoli
  • In presenza di un rappresentante esclusivo, l’importatore EU è considerato un utilizzatore a valle con i conseguenti obblighi
  • In assenza di un rappresentante esclusivo, l’importatore ha gli stessi obblighi del produttore, come registrare le sostanze importate a partire da 1 tonnellata/anno.

Produttori e importatori di articoli

  • Rispettare tutti gli obblighi previsti per gli utilizzatori a valle (nel caso si producano articoli a partire da sostanze/miscele)
  • Registrare le sostanze che vengono rilasciate intenzionalmente dagli articoli, se i quantitativi di sostanze rilasciate, contenuti negli articoli importati, superano la soglia di 1 tonnellata/anno e se non registrate per quell’uso specifico dal produttore della sostanza (art. 7.1)
  • Notificare  all'ECHA la presenza, nella composizione degli articoli, di una sostanza inserita nella Candidate List se in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso e se contenuta negli articoli in quantità complessivamente superiori a 1 tonnellata/anno per produttore o importatore (art. 7.2)
  • Comunicare ai clienti, e ai consumatori su richiesta, le informazioni sull’uso sicuro della sostanza, se si tratta di una sostanza inclusa nella Candidate List presente nell’articolo in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso (art. 33)
  • Controllare e assicurarsi che nessuna sostanza contenuta nell'articolo sia soggetta alla procedura di restrizione (Allegato XVII) per l’uso che ne viene fatto.

Le schede di sicurezza non sono richieste per gli articoli.

Utilizzatori ”a valle” di sostanze  e miscele

Gli utilizzatori a valle sono aziende o individui che fanno uso di una sostanza chimica, in quanto tale o incorporata in una miscela, nel corso delle loro attività professionali o industriali.

Gli utilizzatori a valle non hanno l'obbligo di registrazione, sebbene per garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche sono tutti tenuti a:

  • Identificare e applicare entro 12 mesi  le misure indicate nella Scheda dati di sicurezza (SDS e negli eventuali scenari di esposizione allegati), ricevuta dal fornitore di una sostanza o miscela pericolosa
  • Comunicare le informazioni sulla sicurezza al fornitore di una sostanza se le misure di gestione del rischio non sono appropriate o si dispone di nuove informazioni sul pericolo o la classificazione
  • Comunicare al  cliente a valle le informazioni su una sostanza o miscela pericolosa mediante una Scheda dati di sicurezza (SDS)
  • Rispettare le condizioni di autorizzazione per le sostanze elencate in Allegato XIV: l'utilizzatore a valle ha la possibilità di richiedere l'autorizzazione se la sostanza è fondamentale per la sua attività. Se alcuna autorizzazione è concessa a lui né a un’altra impresa a monte della catena di approvvigionamento, deve interrompere l’uso di tale sostanza e cercare alternative più sicure. Nel caso in cui sia rilasciata un'autorizzazione al proprio fornitore a monte, l'utilizzatore a valle ha l'obbligo di effettuare una notifica all'ECHA entro la prima fornitura della sostanza autorizzata
  • Rispettare eventuali restrizioni d'uso per le sostanze elencate in Allegato XVII

Distributori

Di norma, i distributori non sono utilizzatori a valle e non devono né registrare né fare richiesta di autorizzazione. A loro spetta:

  • Verificare che  le sostanze chimiche che forniscono rispettino gli obblighi di registrazione, autorizzazione e restrizione del REACH
  • Assicurare il flusso delle informazioni a monte e a valle della catena di approvvigionamento
  • Rispettare gli obblighi degli importatori, qualora forniscano prodotti chimici direttamente dal territorio esterno alla UE
     

A seguire si riportano i soggetti privati coinvolti in maniera indiretta dal REACH:

  • consumatori finali
  • laboratori di saggio
  • centri privati di ricerca
  • associazioni di categoria
  • servizi di consulenza privati

Al fine di fornire a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti dal Regolamento REACH un primo orientamento sui propri obblighi, l'ECHA ha creato un tool interattivo, il Navigator, utile a:

  • chiarire il ruolo svolto nella catena di approvvigionamento;
  • individuare gli obblighi incombenti in relazione alle singole sostanze;
  • reperire specifici documenti d'orientamento, manuali, normative e link ad altre fonti di informazioni che possono rivelarsi utili per adempiere agli obblighi previsti.Attraverso ad una serie di domande l'utente viene guidato passo-passo nel definire quali siano gli obblighi cui è sottoposto in virtù dei regolamenti REACH e CLP. Il Navigator fornisce anche collegamenti a documenti utili per l’adempimento di tali obblighi.

LINK UTILI

Navigator

Elenco generico degli obblighi (ECHA)


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